News sentenze Cassazione settembre 2012
Non è reato scuotere le tovaglie o i tappeti sul balcone dei vicini.
Secondo la Corte di Cassazione( cfr. Sentenza n. 27625/2012) non è reato scuotere le briciole della tovaglia sul balcone dei vicini o percuotere la polvere dei tappeti sul balcone di chi abita al piano di sotto, in quanto non mette in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Per la Corte, tuttavia, è possibile ottenere un risarcimento per i danni che questa fastidiosa abitudine provoca.
Non è ammesso sostare nello stradello condominiale, indipendentemente dalla sua ampiezza.
Come disposto dalla sentenza n. 14633/2012 della Corte di Cassazione è vietata la sosta nello stradello condominiale essendo questo spazio riservato al solo passaggio per l’accesso al proprio garage. La Corte dispone che, qualora si verifichi il caso di sosta di cui in precedenza, gli altri condomini non hanno la possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, non potendo fare manovre per entrare o uscire dai garages stessi, e pertanto possono agire nei confronti del condomino che ha occupato lo spazio comune.
Turista beccato su una spiaggia pubblica senza costume : multa confermata.
La Cassazione con la sentenza n. 28990/2012 ha confermato la multa data al “naturista” che prendeva il sole integralmente nudo. A nulla è servito il tentativo del naturista che ha cercato di discolparsi affermando di essere certo di trovarsi in una spiaggia per nudisti.
La Suprema Corte ha ribadito, infatti, che tali comportamenti sono contrari alla pubblica decenza e che la nudità integrale può essere tollerata solo in spiagge per nudisti e non anche in quelle comuni.
L’albo professionale è l’unica fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti: costituisce adempimento preliminare la consultazione di esso da parte del notificante per il buon fine della notifica stessa (Cass. n. 14934/2012)
Corte di Cassazione Civile n. 14934/2012, sez. III del 6/9/2012
Le Corte di Cassazione ha affermato che non può intendersi a carico del procuratore il dovere di dichiarare nel giudizio il trasferimento del proprio studio, salvo il caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione come previsto dalle norme professionali.
Tale adempimento preliminare, non può che essere a carico del notificante poichè l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario della notifica.
La parte istante ha l’onore di verificare, sugli appositi registri, il domicilio effettivo del procuratore al momento della notifica dell’atto considerando, oltretutto, l’agevole consultazione, derivante dall’attuale informatizzazione, dell’albo professionale, rappresentante la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.
Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza? Non rileva se palesemente riconducibile a mero errore materiale (Cass. n. 14801/2012)
Corte di Cassazione Civile n. 14801/2012, sez. VI del 4/9/2012
In tale occasione la Suprema Corte ha chiarito quanto già affermato in precedenti sentenze ossia che sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che dia luogo alla nullità della sentenza stessa solo se, quest’ultimo, vada ad incidere sulla idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
Nell’ipotesi in cui tale contrasto sia frutto di mera svista o disattenzione nell’ambito della redazione della sentenza stessa, quindi riconducibile ad un semplice errore materiale e sia individuabile ed individuato, senza incertezza, il contenuto di essa non è ravvisabile un fondato motivo di nullità della sentenza medesima.
Notificazione a mezzo posta: senza l’avviso di ricevimento la cartella è nulla (Cass. n. 14861/2012)
Corte di Cassazione Civile n. 14861/2012, sez. V del 5/9/2012
La Corte di Cassazione ritiene l’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento quale unico documento valido ad attestare la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria basandosi, quest’ultima, sul rispetto di una determinata serie di atti e relative notificazioni.
Produzione in giudizio di tale documento è onere della parte notificante e non è dato supplire, a tale mancanza, con atti equipollenti quali, ad esempio, la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell’ufficio postale.
Il contribuente, mancando la notifica di tale atto, può far valere il vizio scegliendo di impugnare l’atto consequenziale notificatogli ed, in tal caso, il giudice dovrà verificare la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale.
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