News Sentenze Cassazione Dicembre 2021

  1. Liquidazione danno parentale: no alle “tabelle milanesi”

Con la sentenza n. 33005/2021, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in materia di liquidazione del danno dovuto alla perdita del rapporto parentale, consistente nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara, avvenuta a causa di un fatto illecito.

Gli Ermellini hanno precisato che, per la liquidazione di tale danno, non è possibile applicare le “tabelle milanesi”, in quanto «al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi», non è sufficiente il «consueto meccanismo che opera una corrispondenza tra punto percentuale e valore monetario», ma è necessaria una tabella che preveda anche la possibilità di operare dei correttivi in relazione alle circostanze di fatto rilevanti (età delle vittima e del superstite, grado di parentela, convivenza) sull’importo finale.

Peraltro, la Corte ha specificato che è possibile far ricorso, ove lo imponga l’eccezionalità del caso, a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’articolo 1226 c.c., che prescinda dall’applicazione di qualsivoglia tabella; in questo caso, la decisione del giudice dovrà essere adeguatamente motivata.

 

  1. Notifica degli atti tributari per posta: si considera la data di incarico della spedizione

La Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n. 40543 del 17 dicembre 2021, è intervenuta in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini di decadenza previsti dalle singole leggi d’imposta.

In particolare, i Giudici hanno ritenuto che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trovi applicazione anche con riferimento agli atti tributari, «a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione».

Pertanto, ai fini del rispetto del termine di decadenza, il momento che assume rilevanza è quello in cui l’ente ha poso in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello successivo, in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto notificando.

 

  1. Le Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni ABI

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno pronunciato, in data 30 dicembre 2021, un’attesa sentenza (n. 41994/2021), in tema di fideiussioni omnibus redatte in conformità del modello ABI del 2003, riproduttive di clausole frutto di intesa anticoncorrenziale a monte.

In particolare, la questione riguardava la sorte delle fideiussioni bancarie contenenti la pedissequa riproduzione degli articoli 2,6 e 8 del dello schema ABI 2003, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, poiché, atteso l’elevato numero di banche associate all’ABI, la loro applicazione uniforme era suscettibile di «impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale».

La Suprema Corte ha sancito la nullità parziale dei contratti di fideiussione «a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante perché contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea», limitatamente alle sole clausole che riproducano lo scherma unilaterale costituente l’intesa vietata, «salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

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