News Sentenze Cassazione Novembre 2021

Nuova convivenza e assegno divorzile: precisazioni dalle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, le Sezioni Unite sono intervenute, a risoluzione di un contrasto interpretativo, in tema di assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole che abbia instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’instaurazione di una nuova convivenza non determina necessariamente la perdita, automatica ed integrale, del diritto all’assegno divorzile.

Tuttavia, la circostanza è in grado di incidere sulla quantificazione e revisione dello stesso: l’ex coniuge, privo di mezzi adeguati, mantiene il diritto all’assegno, ma in funzione esclusivamente compensativa, non potendo continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno, sotto il cui profilo il nuovo legame sentimentale si sostituisce al precedente.

 

Legittimo il controllo difensivo tecnologico sul singolo lavoratore in caso di fondato sospetto

La Corte di Cassazione, con sentenza 12 novembre 2021, n. 34092, ha fornito interessanti precisazioni in tema di controllo difensivo tecnologico, da parte del datore di lavoro, nei confronti dei propri dipendenti, in seguito alla modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ad opera del “Jobs Act”.

Gli Ermellini hanno, infatti, chiarito che occorre distinguere tra i controlli difensivi “in senso lato”, effettuati su tutti i dipendenti, che devono necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni del novellato articolo 4 e controlli difensivi “in senso stretto”, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, sulla base di indizi concreti, a singoli lavoratori, che, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si collocano all’esterno del perimetro applicativo del predetto articolo 4.

In questa seconda ipotesi, il controllo difensivo non è ammissibile se “fine a sé stesso”, mentre deve ritenersi legittimo «ove sia mirato e ove la raccolta delle informazioni sia attuata, dal datore di lavoro, a seguito del fondato sospetto circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore».

 

Dalla Cassazione il sì alla “adozione mite”

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 35840/2021, ha precisato che l’adozione piena e legittimante, che recide ogni rapporto con la famiglia d’origine, deve rappresentare l’extrema ratio a cui ricorrere solo se il mantenimento di un legame con i genitori è contrario all’interesse del minore.

Ove non ricorra questa circostanza, la soluzione della “adozione mite”, in cui il vincolo di filiazione giuridicamente stabilito si sovrappone a quello di sangue ma non lo estingue, è da preferire, soprattutto, nei casi di abbandono ciclico o semi permanente causato da fragilità genitoriale, verificatisi in presenza di un rapporto affettivo significativo tra genitori naturali e figli.

Lascia un commento