News sentenze Cassazione ottobre 2014
Cassazione: una colica renale non giustifica il superamento dei limiti di velocità per andare in ospedale
Con la sentenza n. 20121 del 2014 la Cassazione ha specificato che è valida la multa per eccesso di velocità data all’automobilista che si stava recando in ospedale per una colica renale.
Secondo i Giudici di legittimità, nel predetto caso, non poteva non rilevare la circostanza che il suddetto automobilista procedeva ad una velocità pari al doppio del limite consentito, il tutto in prossimità di una stazione ferroviaria. Inoltre, evidenzia la Corte, lo stato di malattia del ricorrente non rappresentava un pericolo così grave e tale da giustificare un così marcato superamento del limite di velocità in una zona frequentata anche da bambini. Oltre a ciò, il guidatore, pur affermando che si era comportato in tal modo a causa dell’assoluta necessità di arrivare in ospedale per poter salvare sé o altri da un pericolo attuale ed immediato, non ha fornito alcuna prova convincente al riguardo.
Augurare la morte a qualcuno è moralmente riprovevole, ma penalmente irrilevante.
La Cassazione (sentenza n. 41190 depositata il 3 ottobre 2014) ha stabilito che, sebbene augurare la morte ad un’altra persona sia una manifestazione di “astio, forse di odio”, il predetto augurio non è penalmente rilevante e non integra il reato di ingiuria né quello di minaccia.
I Giudici della Corte hanno, infatti, precisato che manca, in tali circostanza, sia l’elemento psicologico del delitto che l’elemento materiale poiché il desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne o che si voglia minacciare il soggetto a cui ci si rivolge; sicuramente vi era una manifestazione di scarso affetto nei confronti della persona a cui “l’augurio” è stato rivolto, ma, almeno nello specifico caso concreto, a parere della Cassazione, appariva evidente la mancanza di volontà del soggetto di porre in essere atti che avrebbero provocato la morte della vittima: emergeva solo la speranza del soggetto che ha fatto “l’augurio” che la morte potesse accadere casualmente e/o ad opera di terzi.
Vietato dire a una donna “sei una nave scuola”
La Suprema Corte ha chiarito che il paragonare le donne alle “navi scuola”, con riferimento alla vastità delle loro pregresse relazioni amorose, integra un comportamento offensivo nonché lesivo anche in considerazione del comune sentire della maggior parte delle persone e, pertanto, merita di essere multato.
Ciò è quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza 37506/2014 ove viene condannato al pagamento di una multa, un ex marito che spesso, quando vedeva la moglie separata, nei primi tempi della separazione, l’apostrofava dicendole “sei una nave scuola, che insegna ai non iniziati il manuale pratico dell’amore”.
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