News sentenze Cassazione marzo 2015

Cassazione: la legittima difesa non va solo dedotta. Va adeguatamente dimostrata.
Una recente decisione della Suprema Corte (Cass. pen., n. 9693/2015) ha chiarito che nel caso in cui la moglie dia un calcio negli “zebedei” al marito rischia una condanna per lesioni personali, qualora non provi la sussistenza della scriminante della legittima difesa. Secondo i Giudici infatti la donna non può limitarsi a dedurre di aver agito per la necessità di difendersi da un comportamento aggressivo del marito ma deve specificare le circostanze inerenti l’evento nonchè indicare da quale pericolo incombente si è dovuta difendere. 

La Cassazione detta le regole per i “bisogni” dei cani.
I giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 7082/2015 hanno assolto un uomo dall’accusa di deturpamento di immobile per aver lasciato il proprio cane urinare sopra la facciata principale di un palazzo storico del centro di Firenze.

La Cassazione ha motivato la decisione rilevando che, per quanto l’animale domestico possa essere stato ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici è talvolta difficilmente prevedibile. E ciò in quanto  si tratta di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento.
Gli Ermellini hanno, inoltre, apprezzato la circostanza che il padrone si fosse munito di una bottiglietta d’acqua, con la quale è stato prontamente lavato il “misfatto”. Situazione questa ritenuta dalla Cassazione valevole ad escludere il dolo anche generico che caratterizza il reato di deturpamento ex art. 639, comma 2, c.p.: l’azione riparatrice provava la mancanza della volontà di arrecare danno.                                               

Cassazione: Uscire di casa con un’accetta in mano è un’azione inconsulta ma non pericolosa.
In un recente caso affrontato la Corte di Cassazione (Sentenza n. 6261/2015) ha ritenuto non colpevole di porto abusivo di strumento atto ad offendere un soggetto che, esasperato dal rumore di un camion frigo in sosta sotto la sua abitazione, era sceso da casa armato di un’accetta. L’uomo, querelato dal proprietario del camion per aver reciso il cavo di alimentazione del mezzo era stato assolto.

La Corte pur definendo inconsulta la reazione dell’uomo, non l’ha ritenuta pericolosa. Inoltre, ha rilevato che lo strumento utilizzato, una piccola accetta conservata in garage, non poteva essere considerato uno strumento di offesa in quanto la Cassazione ha precisato che si tratta di uno strumento di comune utilizzo, specie nelle zone montane e, solitamente, impiegato per il taglio del legname.

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