News sentenze Cassazione novembre 2015
Il numero dell’avvocato non è sull’elenco? La compagnia telefonica paga i danni solo se il legale dimostra il calo del fatturato
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21787/2015) si evince che l’avvocato che lamenta il calo del fatturato del proprio studio a causa del mancato inserimento del numero telefonico nell’elenco degli abbonati ad una compagnia telefonica, non può richiedere a quest’ultima il risarcimento del danno da perdita di chance, a meno che sia in grado di dimostrare il danno subìto. Secondo quanto già espresso dalla Cassazione, infatti, in sede di liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, la mancanza di una prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, non lascia spazio per alcuna forma di risarcimento e ciò in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.
Cassazione: commette diffamazione l’amministratore che invia una lettera ai condomini in cui riporta frasi offensive pronunciate in assemblea
Con sentenza n. 44387/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che è punibile per diffamazione l’amministratore che trasmette a tutti i condomini una lettera offensiva in cui sono riportati gli epiteti denigratori pronunciati durante l’assemblea di condominio verso altri comproprietari, precisando che un simile comportamento, nulla avendo a che vedere con il diritto-dovere di informare i condomini su quanto detto e accaduto nel corso dell’assemblea stessa, costituisce anzi un canale per amplificare la diffusione delle ingiurie.
Cassazione: non c’è evasione per chi preferisce il carcere alla moglie
I giudici della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 44595/2015, hanno sancito che non commette evasione l’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che, a seguito dell’ennesima lite con la propria consorte, fugge di casa per sottrarsi alle ire di quest’ultima, telefonando subito alle forze dell’ordine e chiedendo di essere condotto immediatamente in prigione. La Corte ha infatti rilevato l’assenza di offensività nella condotta tenuta dal medesimo, posto che “in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto”.
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