News sentenze Cassazione marzo 2016
Radio a palla in macchina? È reato
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7543/2016) si evince che girare in auto per la città con l’audio a mille integra il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 659 del codice penale.
I giudici di legittimità, con nella suddetta sentenza, hanno peraltro chiarito che il giudice, nel valutare l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone, potrà non solo disporre l’espletamento di specifiche indagini tecniche, ma fondare il proprio convincimento anche su “altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete“.
Occupare la scuola è due volte reato
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7084/2016, ha stabilito che chi occupa una scuola impedendo l’accesso alla struttura ai docenti e agli studenti contrari alla stessa occupazione è passibile di condanna per i reati di violenza privata e di interruzione di pubblico servizio.
Gli Ermellini hanno infatti chiarito che l’esercizio dei diritti fondamentali, quali quelli di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, “cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti“, come ad esempio il diritto allo studio.
Insultare l’ausiliario del traffico non è oltraggio a pubblico ufficiale
Con la sentenza n. 6880/2016, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che insultare l’ausiliario del traffico non integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, bensì quello di ingiuria di cui all’articolo 594 del codice penale.
I giudici di legittimità hanno infatti precisato che l’ausiliario del traffico, quando accerta e contesta violazioni che attengono al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione, non deve essere considerato pubblico ufficiale, ma un semplice incaricato di pubblico servizio.
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