Terreni agricoli, fabbricati strumentali e fisco
Pregnanti sono state le modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) in materia di pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) sui terreni agricoli, ove ricorrano determinate caratteristiche oggettive e soggettive. In breve, è stata prevista l’esenzione dal pagamento di tale imposta per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, nonché per tutti i terreni montani o di collina individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze.
L’IMU altro non è che un’imposta diretta di tipo patrimoniale applicata in sostituzione della vecchia Imposta comunale sigli immobili (ICI).
Si precisa che, sebbene fosse già prevista un’esenzione di pagamento dell’imposta sugli immobili per i terreni agricoli, la stessa seguiva un metodo complesso in quanto legato, dapprima, alle previsioni di cui al D.D. 28 novembre 2014 e relativo al criterio altimetrico per l’individuazione dei terreni oggetto di esenzione e successivamente a quanto disposto D.L. 4/2015 che prevedeva la classificazione secondo i dati Istat e non più il criterio altimetrico.
Ora l’art. 13, lett. a), della legge di Stabilità 2016 prevede infatti che “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’ IMU, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
Se ci si fermasse ad una lettura superficiale di tale circolare ci si potrebbe limitare a riportare che essa comprende l’elenco dei 6.301 Comuni riconosciuti esenti dal pagamento della tassa sugli immobili, mentre occorre fare una precisazione – di non poca rilevanza – in merito alla effettiva esenzione dei singoli terreni siti in tali Comuni.
L’elenco prevede, infatti, dei Comuni c.d. “parzialmente delimitati”, ossia Comuni il cui territorio comunale rientra solo parzialmente nel provvedimento di esenzione e per il quale sarà – di fatto – necessario procedere ad una verifica caso per caso sui singoli appezzamenti.
Novità principale della legge di stabilità è stata, tuttavia, la previsione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, indipendentemente dalla loro collocazione, dei terreni posseduti e condotti da soggetti coltivatori diretti del fondo, nonché da imprenditori agricoli professionali (IAP), purché regolarmente iscritti alle apposite liste previdenziali INPS.
Rientrano nell’esenzione anche i terreni “ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448” e quelli “a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Alla luce di quanto sopra resteranno soggetti al pagamento dell’IMU, con applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76% (modificabile da ogni Comune in aumento o in diminuzione entro il limite di 0,3 punti percentuale, mediante delibera comunale) sul reddito dominicale risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento, i soli terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, peraltro anche se i terreni dovessero essere o rimanere incolti.
Diverso discorso va fatto con riferimento all’esenzione del pagamento dell’IMU per gli immobili rurali strumentali, così come definiti ai sensi della legge n. 133 del 1994.
L’individuazione di tale tipologia di fabbricati è resa agevole dalla dettagliata previsione di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 557/1993 (convertito in L. n. 133/94), dove viene sancito che la caratteristica della ruralità, ai fini fiscali, deve essere riconosciuta a tutte le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola così come descritta all’art. 2135 c.c., con particolare riferimento a quelle destinate:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- all’allevamento e al ricovero degli animali;
- all’agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
I predetti fabbricati devono necessariamente essere accatastati nella categoria D/10 (Immobili a destinazione speciale – “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”) ovvero, ove iscritto in categorie diverse, recare la “caratteristica di ruralità” negli atti catastali, con la precisazione che le abitazioni cosiddette di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) non potranno in alcun caso essere considerate rurali strumentali.
L’esenzione dal pagamento IMU di tali fabbricati è stata introdotta con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), in forza della quale (art. 708, l. 147/13) dall’anno di imposta 2014 è venuto meno l’assoggettamento al pagamento dell’IMU – ma non della TASI – per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale, contrariamente a quanto previsto per le due annualità precedenti dove l’esenzione era limitata ai fabbricati rurali strumentali distinti al NCT dei Comuni classificati come montani in base all’elenco Istat.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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