Immissioni e fondo agricolo
In ambito di vicinato e di conseguente necessario bilanciamento di reciproci diritti, non di rado si riscontrano tensioni tra vicini, siano essi tra privati o tra privati e pubblica amministrazione, in merito a disturbi o presunte violazioni dei limiti di tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo altrui.
Sul punto, l’articolo 844 c.c. testualmente dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi”, precisando altresì che “Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso”.
Con riferimento alle immissioni sonore, al fine di verificare in via generale la sussistenza del superamento del limite di normale tollerabilità delle stesse occorre utilizzare come criterio generale la comparazione del livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni. Seguendo tale impostazione, il livello si riterrà superato per quelle immissioni che risultino superiori di tre decibel rispetto al livello sonoro del fondo (cfr. Trib. Roma, 16 febbraio 2011, n. 3210).
Nell’applicazione principio di bilanciamento delle esigenze produttive e delle ragioni della proprietà andrà, pertanto, verificata in concreto l’effettiva ed obiettiva incidenza che le lamentate eccessive immissioni hanno sul fondo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2012 n. 19520).
Sulla scorta di tale orientamento, infatti, la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di ulteriormente sottolineare che la tutela prevista dall’articolo 844 c.c. ha validità anche per i fondi rustici, senza che rilevi, ai fini dell’apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l’immobile sia accatastato: anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, in ogni caso, anche se lo fosse destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, non verrebbe meno l’esigenza – imprescindibile – di tutela delle persone che sul predetto fondo svolgono le suddette attività (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 2016, n. 16074).
Con questa pronuncia, è stato ribadito che, nei casi in cui le contestazioni di superamento dei livelli di tollerabilità avessero come fonte le immissioni sonore generate dalla circolazione di veicoli sulle grandi infrastrutture viarie e qualora fosse anche accertato il rispetto delle soglie previste dalla normativa di settore per le fasce di rispetto di infrastrutture stradali (D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i.), quanto in precedenza non costituirebbe elemento sufficiente a far considerare senz’altro lecite le immissioni, non valendo – di fatto – a precludere qualunque ulteriore vaglio di tollerabilità ex articolo 844 c.c.
Pertanto, sembra di poter affermare che alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata debba ritenersi prevalente, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (cfr. Cass. n. 16074/2016, Cass. n. 8474/2015, Cass. n. 939/2011, Cass. n. 1418/2006).
Fatta questa premessa ed a completamento di quanto esposto, un esempio concreto potrà chiarire meglio l’incidenza che la disamina di ciascun singolo caso ha sulla corretta applicazione della normativa di tutela.
Nel caso prescelto, una ditta ortofrutticola aveva proposto ricorso in Cassazione avverso il provvedimento in quanto – a suo dire– era stata dimostrata la natura intollerabile delle immissione e la domanda della ortofrutticola era stata respinta per non aver la stessa provato di non poter svolgere altrove la propria coltivazione di Stelle di Natale.
L’azienda ortofrutticola aveva, infatti, citato in giudizio la proprietà del fondo limitrofo sul quale sorgeva un Circolo sportivo dotato di campi da tennis esterni illuminati artificialmente anche nel periodo serale, lamentando che l’eccessiva prolungata illuminazione (ben maggiore di quella naturale, che avrebbe dovuto scemare fino a risultare pressoché assente dopo il crepuscolo) aveva creato grave danno alle coltivazioni di Stelle di Natale svolte nelle vicine serre.
La Sentenza n. 19520/2012 della Corte di Cassazione ha ritenuto lecite e, pertanto, non pregiudizievoli per il diritto di proprietà dell’azienda ortofrutticola le immissioni di luce provenienti dai vicini campi da tennis del circolo, tenuto conto proprio della natura, delle concrete modalità di svolgimento dell’attività produttiva e delle dimensioni dell’immobile in cui la stessa veniva svolta.
L’Azienda avrebbe infatti, concretamente, potuto spostare la coltivazione delle Stelle di Natale – peraltro stagionale e svolta per pochi mesi all’anno – in altra parte del capannone, sfruttando pienamente la propria struttura e senza che ciò comportasse apprezzabili limitazioni alla coltivazione.
Per tale motivo la luce artificiale proveniente dai campi di tennis non è stata ritenuta intollerabile ai sensi della norma che tutela il diritto di proprietà altrui.
Una diversa interpretazione, sarebbe stata peraltro in conflitto con i principi di solidarietà e di equità rispetto alla funzione sociale del Circolo sportivo, che avrebbe visto, in caso di accoglimento della domanda dell’Azienda e ferma restando la concreta possibilità di una gestione alternativa della coltivazione, intrinsecamente ed illegittimamente limitato il diritto dei consociati alla piena utilizzazione della struttura sportiva, con ingiustificato loro sacrificio. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 09-11-2012, n. 19520).
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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