News Sentenze Cassazione Luglio 2018
Rifiuto della richiesta di comunicare i dati personali e della patente di guida articolo 126 bis C.d.S.
Secondo la Sentenza della Cassazione civile, Sez. II, Ord., 18-04-2018, n. 9555, Ai fini dell’applicazione dell’articolo 126 bis Codice della strada, occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni.
In questo ultimo caso deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la idoneità delle dichiarazioni ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante.
Violazione limite di velocità: come posizionare la segnaletica?
La Cassazione civ., sez. I, Ord., 09.10.2017, n. 23566 ha statuito in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, che il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, D.P.R. n. 495 del 1992, ex articolo 79, comma 5, sicché è illegittimo l’accertamento eseguito mediante fotorilevazione avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso.
Prelievo ematico: non sussiste obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
In tema di guida in stato di ebbrezza, la Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 24-02-2014, n. 4405 ha deciso che il prelievo ematico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all’articolo 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex articolo 114 disp. att. c.p.p., all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Infatti, secondo la Corte di legittimità i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell’interessato.
Lascia un commento