News Sentenze Cassazione Settembre 2021

Le Sezioni Unite sulla legittimità del crocifisso nelle aule scolastiche

Le Sezioni Unite sono intervenute, con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, sull’annoso tema della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, affermando che l’articolo 118 del Regio decreto n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici obbligatori, deve essere interpretato in conformità al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa, positiva e negativa.

Pertanto, la decisione di esporre il crocifisso in aula rappresenta una scelta che spetta alla comunità scolastica, all’esito di una valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni non concordi, ma non può costituire in alcun modo un obbligo autoritativamente imposto.

 

Buoni fruttiferi postali: ciascun cointestatario superstite può riscuotere l’intera somma

La Prima Sezione Civile, con sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021, ha stabilito che, in caso di decesso di uno degli intestatari di un buono fruttifero postale, in presenza della clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti è legittimato ad ottenere autonomamente il rimborso dell’intera somma.

L’intervento della Suprema Corte ha chiarito che, in caso di buoni fruttiferi cointestati, non è applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto, in quanto tale previsione sarebbe in contrasto con il regime di “rimborsabilità a vista” che caratterizza tali buoni fruttiferi.

La finalità della clausola di pari facoltà di rimborso non è, infatti, quella di tutelare gli eventuali eredi del contitolare defunto, i quali, se esclusi, potranno, ad ogni modo, far valere la propria pretesa nei confronti del cointestatario che ha riscosso l’intero credito.

 

Il gestore ha l’obbligo di segnalare i consumi anomali

Con ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha precisato che il gestore del servizio idrico integrato ha l’onere di informare l’utente dell’eventuale presenza di consumi anomali, con conseguente diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno in caso di omissione.

Allo scopo, gli Ermellini hanno chiarito che è necessaria una segnalazione espressa, non essendo sufficiente il solo invio di una fattura commerciale indicante i consumi registrati senza alcuna indicazione esplicita in merito al loro carattere anomalo.

La Corte ha inoltre evidenziato che, poiché tale onere rientra negli obblighi informativi posti a carico del gestore, l’eventuale inadempimento, da parte dell’utente, circa la verifica del regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare l’autolettura, non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno subito a causa della mancata segnalazione.

Lascia un commento