Il livello agrario: natura e competenza
Il livello è una delle tante forme contrattuali ancora in uso nel Medioevo, ma di origine romana, in forza della quale ad un soggetto, il c.d. livellario, veniva concesso un fondo per l’utilizzo, il pascolo o la coltivazione, spesso unica fonte di sostentamento, a fronte del pagamento di un canone, il c.d. censo.
Inoltre, a seconda degli usi e delle consuetudini di territorio, tali contratti potevano avere il contenuto più disparato quanto a previsioni contrattuali, obblighi, durata e corrispettivo di utilizzo.
In origine, quasi senza eccezioni, il concedente livellario era rappresentato da un nobile o da un istituto religioso, per poi passare in epoche più recenti ed a seguito dell’evoluzione della società principalmente in capo ad Enti, anche statali, finché a fronte di modifiche legislative o della semplice desuetudine, l’istituto si ridusse quasi fino a scomparire. Il rapporto giuridico che oggi più si avvicina a tale forma contrattuale è costituito dall’enfiteusi, che altro non è che un diritto reale di godimento riconosciuto – mediante contratto – ad un soggetto, l’enfiteuta, su di un fondo di proprietà di terzi, in forza del quale questi gode della facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, il c.d. dominio utile, salvo l’onere di provvedere al suo miglioramento in aggiunta al pagamento di un canone annuo.
Ancora oggi parte del patrimonio immobiliare di alcuni comuni è ancora gravato da livelli, sebbene sia stata riconosciuta al livellario la facoltà di richiederne l’affrancazione secondo le norme del codice civile, ossia le norme che per l’appunto regolano l’enfiteusi.
Sebbene sorto come contratto agrario, quindi, la similitudine con il rapporto giuridico dell’enfiteusi ha portato la giurisprudenza a precisare dapprima che l’istituto del livello era stato pensato dal legislatore nella sua autonomia e pertanto disciplinato con criteri autonomi, sebbene in parte coincidenti, ad esempio, con la disciplina giuridica proprio dell’enfiteusi, fino ad evolversi nel tempo ed equipararlo, finanche sovrapponendolo, alla odierna enfiteusi proprio in considerazione del sempre maggiore ravvicinamento delle caratteristiche dei due istituti.
Da contratto agrari, pertanto, il livello può dirsi trasformarono in “mero” diritto reale di un soggetto su di un fondo altrui (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 6 giugno 2012, n. 9135; Cass. civ., 8 gennaio 1997 n. 64, in motivazione; Cass. civ., 22 giugno 1963 n. 1682; Cass. civ., 12 giugno 1961 n. 1366).
Da ciò, ben si comprende come, in caso di contenzioso, la sezione specializzata agraria – competente per le sole cause inerenti e derivanti da un contratto di affitto agrario – perda la competenza qualora l’oggetto della domanda abbia ad oggetto il mero accertamento dell’esistenza di un diritto di livello/enfiteusi sul fondo.
Di conseguenza le domande di accertamento negativo e quelle di affrancazione dal livello, restando oggi estranee ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, non soggiacciono alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della l. n. 203 del 1982 (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 15 febbraio 2018, n. 3689; Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 6 giugno 2012, n. 9135), ma al diverso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del D. lgs 4 marzo 2010 n. 28, in quanto vertente su diritti reali.
La situazione muta, come accennato, nel caso in cui una delle parti, unitamente all’accertamento dell’esistenza di un diritto di livello sul fondo, abbia dedotto in giudizio l’esistenza di un rapporto astrattamente qualificabile come agrario, così riportando la controversia tra quelle devolute alla competenza della sezione specializzata agraria ai sensi dell’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 6 giugno 2012, n. 9135).
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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