News Sentenze Cassazione Agosto 2020
- Limiti al diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17183/2020, ha precisato i limiti del diritto del figlio maggiorenne ad ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori, specificando che il figlio è tenuto ad attivarsi al fine di trovare un’occupazione che gli assicuri un autonomo sostentamento, tenendo conto delle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro e ove occorresse, ridimensionando le proprie aspettative.
Terminati gli studi prescelti e trascorso il tempo medio necessario ad un giovane per trovare lavoro, si presume l’idoneità del figlio maggiorenne all’autosostentamento e il venir meno del diritto al mantenimento, non potendosi ammettere, in ragione del principio di autoresponsabilità, che il figlio rimandi ad oltranza il raggiungimento dell’indipendenza economica nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspirazioni, facendo affidamento sull’obbligo dei suoi genitori di sostentarlo.
- Nuove indicazioni per le multe autovelox
Il verbale con cui si contesta al conducente di aver violato i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada non può limitarsi alla generica attestazione che l’autovelox è stato “debitamente omologato e revisionato“. In caso di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice dovrà accertare se tali verifiche siano state realmente effettuate. Non è sufficiente, infatti, l’annotazione apposta dai verbalizzanti sul punto, la quale non è coperta da fede privilegiata. Inoltre, grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura di rilevazione automatica sia stata omologata e sottoposta a verifiche periodiche.
Sono i principi che emergono da due ordinanze pubblicate il 18 giugno dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione (n. 11776/2020 e n. 11869/2020) e originate da opposizioni avverso verbali con cui era stato contestato il superamento dei limiti di velocità ex art. 142 C.d.S.
- Nessun reato se il figlio non frequenta la scuola media
La Cassazione con la sentenza n. 23488/2020 ha dichiarato che non si configura reato nel caso in cui la madre non faccia frequentare le scuole medie al figlio.
È stato infatti chiarito che l’inosservanza, da parte dell’esercente la potestà genitoriale, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare, di cui all’art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell’obbligo scolastico della scuola secondaria di primo grado.
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