News Sentenze Cassazione Dicembre 2017
Danno biologico psichico del de cuius: rileva l’intensità dell’effettiva sofferenza che la vittima ha provato
L’entità del danno biologico di natura psichica (risarcibile in favore degli eredi) di chi subisce una lesione che lo porta alla morte va commisurata all’intensità dell’effettiva sofferenza che la vittima ha provato.
Così ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 29759/2017, facendo riferimento al caso di un soggetto deceduto, a seguito di lesioni, in un lasso di tempo tale da fargli percepire lucidamente l’approssimarsi dell’esito letale.
Tuttavia, per quanto concerne la liquidazione di tale danno, qualora vengano applicati i criteri tabellari, le risultanze degli stessi dovranno essere adeguate al caso concreto mediante il principio della cd. personalizzazione.
La violenza sessuale si configura anche in caso di iniziale disponibilità ad un approccio seguita da un chiaro e inequivoco dissenso
Per la Cassazione l’iniziale disponibilità ad un approccio non rende meno grave la violenza sessuale perpetrata laddove vi sia poi stato un chiaro e inequivoco dissenso al rapporto.
Con la sentenza n. 52809/2017 è stata infatti confermata la condanna ex art. 609-bis c.p. nei confronti di un uomo che ha abusato sessualmente di una donna: la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che fosse stata lei ad averlo inizialmente approcciato nel locale in cui lavorava, alla luce del successivo rifiuto espressamente manifestato.
In caso di divorzio, non è dovuto l’assegno all’ex coniuge che conduca un tenore di vita dignitoso
Non è tenuta a percepire l’assegno divorzile la ex che, dopo aver abbandonato la casa coniugale, ha sempre condotto una vita dignitosa, anche in costanza di separazione, senza aver mai percepito alcunché dal marito.
Con il provvedimento n. 30257/2017 la Cassazione ha così disciplinato il caso di una donna che aveva impugnato la revoca, decretata in sede di appello, dell’assegno disposto in suo favore nel giudizio di primo grado. Nello specifico, la donna contestava la mancata valutazione sulle risultanze attinenti allo squilibrio reddituale delle parti, la mancata valutazione delle maggiori risorse economiche del proprio ex coniuge e l’omessa considerazione del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.
Lascia un commento