News sentenze Cassazione febbraio 2013
Se non è provato il nesso causale: il condominio non deve risarcire chi inciampa sulla grata.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5977/2012 ha confermato che la sola presenza di un grata traballante e rialzata non implica che il condominio, custode della stessa, debba risarcire il soggetto finito a terra nelle vicinanze dell’oggetto.
La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso presentato dagli eredi della signora capitolata, a loro dire, a causa della predetta grata. La Corte ha osservato che, essendo presenti numerosi ostacoli che avrebbero potuto causare la caduta, il solo fatto di aver trovato la signora nei pressi della grata non basta a far presumere che sia stata questa a provocare il capitombolo: la Corte ha ribadito che è onere del danneggiato provare che il danno subito è stato cagionato dall’oggetto custodito.
Il figlio maggiorenne può rifiutare il lavoro stagionale procuratogli dal padre che continuerà a versare l’assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 1779 del 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che il figlio maggiorenne può legittimamente rifiutare un lavoro stagionale procuratogli dal padre che, quindi, dovrà continuare a contribuire al suo mantenimento fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del ragazzo.
Nello specifico, il figlio, dopo aver lasciato gli studi ed ormai divenuto maggiorenne, pur non avendo un impiego stabile e duraturo, aveva rifiutato un lavoro come barista procuratogli dal padre. Il padre, ritenendo che il suddetto rifiuto fosse assolutamente ingiustificato, agiva al fine di ottenere la cessazione dell’obbligo di continuare alla contribuzione per il mantenimento del ragazzo.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che un lavoro saltuario è inidoneo a consentire al giovane di raggiungere una piena e stabile indipendenza economica, unica circostanza che legittimerebbe il padre a non dover più contribuire al mantenimento.
La moglie se ne va dopo 50 anni di matrimonio: è la prova della sua infelicità.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2183/2013 ha stabilito che se la moglie, a settant’anni, decide di andarsene di casa e, successivamente, di lasciare il marito, non merita l’addebito della separazione.
La Suprema Corte ha statuito che non è addebitabile alla moglie la separazione poiché l’allontanamento della stessa in un’età in cui si ha, in genere, più bisogno dell’affetto dei propri cari è palese indice di un’intollerabilità alla prosecuzione della convivenza con il coniuge.
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