News sentenze Cassazione giugno 2014
Farmaco contenente alcol? Automobilista deve astenersi dalla guida
Secondo la Corte di Cassazione (rif. sentenza n. 4967/2014) la natura contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol.
Detto principio, già precedentemente affermato, è stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che per potersi escludere il reato di guida in stato di ebbrezza, non può rilevare il fatto che l’assunzione di determinati farmaci possa avere aumentato i dati di concentrazione dell’alcool nel sangue; ciò perché, in ogni caso, chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall’ingestione di alcool ma soprattutto deve evitare di mettersi alla guida.
Coppie di fatto: no a restituzione di somme versate durante la convivenza
La Suprema Corte ha sottolineato che anche dalla convivenza scaturiscono doveri di natura morale e sociale; pertanto in caso di mera convivenza, l’ex partner non dovrà restituire le somme versate, durante la stessa, in adempimento ai suddetti doveri. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 1277 del 2014.
I Giudici di legittimità hanno affermato che l’assistenza materiale fra conviventi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, può affermarsi indipendentemente dalle ragioni che abbiano indotto l’uno o l’altro a contribuire economicamente. Si tratta piuttosto di “adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo” che include forme di collaborazione e di assistenza tanto morale quanto materiale.
Condominio: Cassazione, attenzione a non “innaffiare” il vicino. E’ reato.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014 ha stabilito che è punibile per il reato di getto pericoloso di cose, il soggetto che, al solo fine di bagnare il proprio vicino di casa che gli risultava antipatico, lanciava secchiate d’acqua dal balcone fingendo di innaffiare le proprie piante. Secondo la Suprema Corte, infatti, la suddetta condotta molesta integra il reato di cui all’art. 674 c.p.
A titolo di curiosità si segnala che la Suprema Corte, nonostante il vicino avesse sostenuto di essersi limitato ad innaffiare le proprie piante, ha confermato la condanna dopo aver riscontrato l’assenza delle predette piante sotto il balcone dell’imputato.
Lascia un commento