News sentenze Cassazione giugno 2015
Cassazione: se il “nonnetto” va in bici ubriaco, commette reato
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17684 del 2015) l’anziano che si mette alla guida della propria bicicletta con un tasso alcolico pari a 0,9 g/l è passibile di sanzione penale per guida in stato di ebbrezza.
A nulla sono valse le doglianze del vecchietto, secondo il quale la disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza non può essere applicata alla conduzione di veicoli non motorizzati (e nella specie, di una bicicletta).
Il reato in questione, ha sentenziato la Cassazione, può ben essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, essendo l’utilizzo di tale mezzo idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Cassazione: le spese di manutenzione dei balconi ricadono anche sul proprietario del pianterreno
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione civile (sentenza n. 10209/2015) si evince che è legittimo porre a carico anche del proprietario dell’appartamento posto al piano terreno la spesa sostenuta dal condominio per il rifacimento dei balconi e delle pensiline, se ciò è espressamente previsto dal regolamento.
Nella predetta sentenza, la Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso promosso dal titolare dell’appartamento sito al pianterreno, avendo accertato che la delibera concernente la gestione e il riparto delle spese comuni (ivi comprese quelle di cui sopra) non è mai stata impugnata da alcun interessato.
Cassazione: nessun risarcimento per ‘stress’ per il volo cancellato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12088 del 2015, ha affermato che il passeggero che passa la notte in aeroporto a causa di un volo cancellato per uno sciopero dei piloti non ha diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale legato allo stress ed ai disagi derivati dalla mancata partenza.
Gli Ermellini, infatti, hanno precisato che l’unico rimborso cui il predetto passeggero avrebbe eventualmente diritto è quello legato alle spese sostenute dal medesimo per far fronte all’emergenza. Ciò chiarito, proseguono i Giudici di legittimità, il passeggero che si procuri da solo la “sofferenza” del pernottamento in aeroporto, preferendo pernottare in tale luogo invece che in un albergo solo ed esclusivamente per paura di non potersi imbarcare neppure la mattina successiva, non ha diritto ad ottenere un rimborso da parte della Compagnia aerea.
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