News Sentenze Cassazione Luglio 2020
- Indebite compensazioni: irrilevante la mancata registrazione dell’operazione nel cassetto fiscale
In materia di reati tributari, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23027 ud. 23/06/2020 (dep. 29/07/2020) ha chiarito che il momento consumativo del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 coincide con il momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato.
A nulla rileva, dunque, in assenza di dubbio sull’inesistenza dei crediti portati in compensazione, la mancata registrazione dell’operazione e il conseguente non aggiornamento del cd. cassetto fiscale, in quanto attività successive alla presentazione del modello, unico momento in cui si perfeziona la condotta decettiva del contribuente e si realizza il mancato versamento per effetto della compensazione di crediti in realtà non spettanti.
- Mobbing indennizzabile dall’INAIL
Con l’ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione ha accolto le ragioni di un lavoratore che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata dalla condotta vessatoria del suo datore di lavoro, in quanto non derivante in modo diretto dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte ha rilevato come da ormai risalente orientamento la tutela assicurativa del lavoratore non è limitata ai rischi specifici delle lavorazioni, ma anche a quegli impropri, tra cui sono da ricomprendere anche le malattie professionali non comprese nelle tabelle Inail (legge n. 38/2000, all’art. 10, co. 4). Sono perciò indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che esso riguardi la lavorazione, l’organizzazione del lavoro o le modalità della sua esplicazione.
- Assemblea condominiale e mancata convocazione di un condomino: la delibera è annullabile
La II Sezione Civile, con la sentenza 28 maggio 2020, n. 10071, ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale da luogo all’annullabilità della delibera condominiale, che può esser fatta valere soltanto dal condomino pretermesso ex art. 1441 e 1324 c.c.
La Corte ha inoltre precisato che l’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi derivanti dalla delibera assunta in sua assenza.
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