News Sentenze Cassazione Maggio 2021
Assicurazione sulla vita: indennizzo ripartito in parti uguali fra gli eredi
La Suprema Corte è intervenuta con una pronuncia a Sezioni Unite (n. 11421/2021) in tema di assicurazione sulla vita, rispondendo a una serie di questioni di cui era stata investita.
In primo luogo, i giudici hanno stabilito che l’espressione “legittimi eredi” contenuta nel contratto assicurativo è meramente indicativa e non rinvia in alcun modo all’applicazione delle regole successorie, essendo la designazione degli eredi quali beneficiari dell’assicurazione un atto inter vivos. Pertanto, poiché il credito indennitario trova la propria fonte nel contratto, necessariamente esso dovrà essere ripartito tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che, in caso di premorienza di uno degli eredi, il diritto di credito dei successori del premorto sarà invece suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata al beneficiario, trattandosi di un diritto che gli eredi ottengono iure successionis.
Segnalazione illegittima alla Crif: mancato preavviso rileva solo per il cliente-consumatore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14382/2021, ha sancito che, in caso di segnalazione alla Crif, il mancato rispetto dell’obbligo di preavviso scritto nei confronti del debitore che venga classificato per la prima volta “negativamente”, di cui all’articolo 4 della delibera del Garante Privacy n. 8/2004 e dell’articolo 125 TUB, in seguito alla modifica da parte del D.Lgs. n. 141/2010, rileva unicamente per le operazioni di credito al consumo.
Pertanto, dall’assenza del perfezionamento del preavviso non può desumersi la conseguenza dell’illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2007 con la banca ricorrente, essendo quest’ultimo escluso dall’ambito applicativo del capo II del citato TUB.
La convivenza non prova la riconciliazione dei coniugi
Per la Suprema Corte (ordinanza n. 14037/2021), la circostanza che due ex coniugi tornino a condividere lo stesso tetto non dimostra la riconciliazione e, pertanto, non è sufficiente ad interrompere la separazione né ad impedire la sentenza di divorzio.
Affinché si verifichi l’effetto interruttivo della separazione, è necessaria la ricostruzione della c.d. ‘affectio coniugalis’, ossia di quella comunione spirituale e materiale caratteristica della vita coniugale, non potendo invece rilevare la mera ripresa temporanea della convivenza dovuta a interessi di praticità di entrambi gli ex coniugi.
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