News sentenze Cassazione novembre 2012

Chi va a piedi non paga le spese di manutenzione dell’ascensore.
La Corte di Cassazione ha disposto, nella sentenza n. 15638/2012, che le spese di ordinaria amministrazione dell’ascensore condominiale non gravano sul soggetto che, abitando al piano terra, non utilizza tale mezzo.
In tale sentenza la Suprema Corte ha rilevato come le “piccole” spese condominiali necessarie per rimediare al logorio dell’ascensore comune, derivante dall’utilizzo da parte dei condomini, ed eseguite per migliorarne il godimento in capo a quest’ultimi, rientrano tra quelle di ordinaria amministrazione.
La Corte precisa che al condomino, proprietario di un appartamento al piano terra, sono addebitabili, nell’ambito di manutenzione dell’ascensore, le sole spese straordinarie.

Addebito della separazione al marito fedifrago in viaggio con un’amica.
La Corte di Cassazione con la  sentenza n. 18175 del 2012  ha confermato l’addebito della separazione in capo al marito che in viaggio di lavoro ha portato con sé una “amica” che, alla fine del suo matrimonio, è diventata la sua compagna.
In tale sentenza, la Suprema Corte, rileva come il viaggio diventa prova dell’adulterio se, nel tempo, quella che sembrava una “occasionale” compagna di trasferta diventa la partner di una relazione.
La Corte, infatti, precisa come il predetto viaggio sia stato idoneo ad evidenziare il comportamento infedele del marito portando, necessariamente, alla compromissione del matrimonio. Viene inoltre statuito dalla Corte che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale è particolarmente grave se attuato con una stabile relazione extraconiugale.

L’ex marito deve continuare ad assicurare alla moglie gioielli ed abiti firmati.
Con la sentenza n. 1612 del 24 gennaio 2011 la Suprema Corte ha stabilito che l’ex marito deve continuare ad assicurare alla moglie gioielli ed abiti firmati, anche dopo la separazione, se durante il matrimonio i coniugi hanno goduto di un elevato tenore di vita.
La Corte ha confermato l’importo di € 7.500, a titolo di assegno di mantenimento, da corrispondere alla ex moglie avendo accertato che quest’ultima risulta priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne.
Nel disporre ciò la Corte afferma che l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è desumibile dal consistente patrimonio del marito, nonché dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli della donna e deve essere, necessariamente, garantito da chi è obbligato a versare l’assegno di divorzio.

Lascia un commento