News Sentenze Cassazione Ottobre 2021
- Restituzione del mutuo e onere della prova riguardante il titolo
La II sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. n. 27372 dell’8 ottobre 2021, in tema di contratto di mutuo, ha affermato che l’attore, per ottenere la restituzione delle somme, deve dare provare di tutti gli elementi costitutivi della domanda e non soltanto l’avvenuta consegna del denaro, non potendo dedursi da quest’ultima, l’esistenza di un valido titolo a fondamento della propria pretesa.
Gli Ermellini hanno tuttavia precisato che, ove il convenuto contesti il titolo allegato dall’attore e affermi l’esistenza di un titolo diverso, ha l’onere di provarlo, in quanto l’ordinamento non ammette uno spostamento di ricchezza privo di causa giustificativa.
Per questa ragione, il giudice, nel valutare il rigetto della domanda restitutoria, deve utilizzare «un criterio di particolare cautela», avendo cura di verificare anche le circostanza del caso concreto e, in particolare, l’esistenza di una “diversa e plausibile giustificazione causale del versamento” rispetto a quella allegata dall’attore.
- Illegittime le “partite pregresse” in bolletta
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. n. 17959/2021, ha per la prima volta affermato l’illegittimità delle cosiddette “partite pregresse”, ossia dei conguagli tariffari spettanti ai gestori in forza della delibera n. 643/2013 emanata dall’allora Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico.
In particolare, la III sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che la delibera dell’Autorità, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività della legge, esplicitamente sancito dall’articolo 11 delle Preleggi.
Di conseguenza, qualsiasi richiesta di pagamento relativa ai suddetti conguagli, spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all’Autorità e addebitabili nelle bollette successive fino al 2022, è da ritenersi illegittima.
- Omicidio aggravato da stalking: per le Sezioni Unite è reato complesso
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38408 del 26 ottobre 2021, sono intervenute a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di omicidio commesso a seguito di condotte persecutorie nei confronti della medesima vittima.
In particolare, la questione riguardava la possibilità o meno di ritenere assorbito il delitto di atti persecutori all’interno del reato di omicidio aggravato ai sensi degli articoli 575, 576 comma primo, n. 5.1 c.p, a seconda che le suddette fattispecie siano da considerare unitariamente, come reato complesso, oppure in concorso fra di loro.
La Suprema Corte, riconoscendo la natura di reato complesso ai sensi dell’articolo 84 c.p della fattispecie in esame affermato, hanno però precisato che il reato di cui all’art. 612-bis c.p., potrà essere effettivamente considerato assorbito dal delitto di omicidio aggravato soltanto nei casi in cui «gli eventi, oltre a presentare una contestualità spazio-temporale, si pongano anche in una prospettiva finalistica unitaria», dovendosi escludere invece l’assorbimento in quei casi in cui l’omicidio della vittima sia avvenuto a distanza di un considerevole lasso di tempo rispetto alle condotte persecutorie.
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