News Sentenze Cassazione Ottobre 2020
- Le SS.UU. sulla differenza tra esercizio arbitrario ed estorsione
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 29541/2020 depositata questo 23 ottobre hanno affermato alcuni principi di diritto in tema di rapporto tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, affermando che il discrimine tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di cui esercizio arbitrario di cui all’art. 393 c.p. debba individuarsi in relazione all’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie.
La Corte ha precisato, inoltre, che è possibile configurare il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario ex art. 393 c.p. nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità; diversamente, qualora i concorrenti abbiano agito perseguendo (anche o soltanto) un interesse proprio, risponderanno di concorso in estorsione ex art. 629 c.p.
- Sfratto per chi molesta i vicini
Nell’ambito del contratto di locazione, le molestie ai vicini possono costituire un abuso del bene locato e una violazione dell’art. 1587 c.c., il quale annovera tra le obbligazioni del conduttore quella di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto. Tale condotta può portare alla risoluzione del contratto d’affitto per inadempimento, con conseguente sfratto dell’inquilino.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, III sezione civile, nell’ordinanza n. 22860/2020, pronunciandosi in relazione alla vicenda del proprietario di un immobile che aveva ottenuto lo scioglimento del contratto di locazione a causa del comportamento del conduttore, che aveva molestato i vicini di casa insultandoli – anche affiggendo all’interno del condominio dei cartelli recanti ingiurie nei loro confronti – e imbrattando con della vernice le loro porte.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, ai fini della risoluzione, la condotta inadempiente può consistere anche in un unico, grave, episodio, la cui rilevanza dovrà sempre essere valutata dal giudice di merito.
- Sottrarre il cellulare al coniuge è rapina
Con la sentenza n. 26982/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di rapina e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di chi sottrae il cellulare al proprio coniuge.
La Corte ha ricordato che al fine di integrare il reato di esercizio delle proprie ragioni è necessario che l’autore agisca ritenendo legittima la sua pretesa o per tutelare un suo diritto contestabile giudizialmente, anche se questo non esiste e che la pretesa corrisponda all’oggetto della tutela che l’ordinamento prevede, realizzando la sostituzione della tutela pubblica con quella privata caratterizzante la fattispecie.
Nel caso di specie, che riguardava la sottrazione del telefono alla propria moglie, la Corte ha specificato che non è individuabile alcuna pretesa tutelabile da parte del marito che commette tale gesto.
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