Sopravvenuta edificabilità del fondo e cessione di credito
Nel caso di sopravvenuta edificabilità del fondo oggetto di contratto di affitto, posta la previsione di un indennizzo da riconoscersi all’affittuario ai sensi dell’articolo 50 della legge 203/82 per lo stralcio del terreno, da quantificarsi alternativamente nell’importo derivante a) dalla stima delle colture in atto sul terreno in oggetto, nonché delle opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali effettuate nel rispetto del disposto di cui all’articolo 16, comma 1, della medesima legge o b) dalla quantificazione delle indennità previste dall’articolo 17 legge n. 865 del 1971, dovendosi pertanto escludere la cumulabilità tra tali ultime indennità e le altre due erogazioni sopra considerate (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2002, n. 8214), appare utile verificare quali siano le eventuali conseguenze della successione nell’azienda agricola e del subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla stessa.
Occorre, pertanto, analizzare sia la previsione normativa in materia di cessione del credito (art. 1264 c.c.), sia quella in materia di cessione di azienda (art. 2559 c.c.).
Quanto alla cessione del credito l’art. 1264 c.c. prevede che la stessa abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata, con la conseguenza, da un lato, che il ceduto dovrà adempiere nei confronti del cessionario solo nel momento in cui sia venuto a conoscenza della cessione – mediante accettazione o notifica – e, dall’altro, sempre posta la comunicazione della cessione, che potrà opporre al nuovo creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Obiettivo del legislatore in materia di cessione è porre il debitore ceduto nelle condizioni di prendere consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio oggetto di cessione e, per tale motivo, non ha previsto alcun requisito di forma per la notifica della cessione (cfr. Cass. 28 gennaio 2014, n. 1770).
La natura consensuale del contratto di cessione fa sì che esso si perfezioni per effetto del solo consenso delle parti interessante, ossia del cedente e cessionario, con il conseguente trasferimento immediato del diritto di credito, con la sola eccezione che si tratti di cessione di un credito futuro. In quest’ultimo caso, infatti, il trasferimento del credito avrà luogo solamente nel momento in cui lo stesso verrà ad esistenza e, precedentemente, il contratto avrà mera efficacia obbligatoria (cfr. Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
Parzialmente differente è il disposto dell’articolo 2559 c.c. relativo alla cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, in quanto prevede che la cessione dei crediti avrà effetto nei confronti dei terzi anche in caso di mancata notifica al debitore o di sua accettazione, purché il trasferimento dell’azienda sia stato iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
Alla luce di quanto sopra, ottemperando – alternativamente e secondo le necessità del caso – ad uno degli adempimenti sopra descritti, la cessione del credito sarà efficace nel confronti dei terzi e del debitore ceduto, ed il cessionario avrà diritto a richiedere il pagamento delle indennità di cui all’articolo 50 l. 203/82 già esistente in capo all’azienda al momento del subentro.
Diversamente, qualora il cessionario non avesse effettuato alcuno di tali adempimenti la cessione non sarà opponibile né al proprietario del fondo oggetto di variazione di destinazione urbanistica, quale ipotetico debitore per l’importo dell’indennità, né del di lui acquirente (cfr. Trib. Monza, Sez. agraria, Sent. 28 aprile 2006).
La ratio di maggior tutela del coltivatore/affittuario e del favoreggiamento della continuità nella coltivazione posta a base della Legge Agraria non inficia, pertanto, le previsioni di “pubblicità” della cessione previste dal nostro Codice Civile, la quale resta di fatto regolata dalla normativa ordinaria vigente in materia.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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