Canone di locazione di un terreno agricolo

Speso ci si chiede come si arrivi a determinare il canone di locazione di un fondo agricolo. Oggi alla luce della sentenza n. 318/2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della L 203/1982, si può dire, in sintonia con la Corte, che “il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, basato sui redditi dominicali risultanti dal catasto del 1939, è ormai privo di qualsiasi razionale giustificazione, dal momento che esistono dati catastali più recenti e attendibili e che, comunque, quel catasto, a distanza di oltre sessant’anni dal suo impianto, ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni, cosicché non può essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da perseguire la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali”.

In conseguenza della determinazione della Corte Costituzionale si è creato un vuoto legislativo con conseguente impossibilità di identificare i parametri legali per la determinazione del canone di affitto del fondo agricolo. Se a ciò si aggiunge il mancato intervento del Legislatore sul punto, non resta che constatare come tutte queste circostanze abbiamo condotto ad una situazione in cui la giurisprudenza, anche di legittimità, e la prassi operativa si siano assunte il compito di individuare e stabilire i possibili criteri applicativi.

In proposito, sembra opportuno richiamare un recentissimo pronunciamento dell’aprile 2011 con il quale la VI Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato che per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318/2002, essendo divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, disciplinate dall’art. 9 l. 203/1982, sia i redditi dominicali stabiliti, ai sensi dell’art. 62 della citata legge 203, il canone dovuto dalla parte conduttrice è unicamente quello stabilito liberamente tra le parti o l’ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318/2002.

Nell’ambito del principio così fissato spetta dunque alla libera contrattazione il compito di determinare il canone, in ogni caso, riferito e reso congruo facendo riferimento a parametri quali:

– posizione del terreno;

– produttività del terreno;

– numero di piante esistenti;

– quantità di prodotto ottenuto per ogni ettaro;

– irrigabilità del terreno;

– titolarità del pagamento unico aziendale (titoli).

Stante quanto brevemente esposto non resta che seguire e/o consigliare di seguire la consolidata prassi che tende alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45 della citata L. 203 / 1982 e quindi con l’assistenza delle organizzazioni di categoria. E ciò, ovviamente, anche al fine di rendere giuridicamente improponibile eventuali successive contestazioni tra le parti.

 

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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