Forma del contratto agrario – contratto verbale
Il contratto di affitto, disciplinato dalla legge n. 203 del 1982, non rientra tra i contratti per i quali ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile è obbligatoria la forma scritta ai fini dell’esistenza e della validità del rapporto contrattuale: esso può essere concluso tra le parti o per iscritto o in forma verbale.
Ai fini della Legislazione Agraria, dunque; i contratti di affitto agrari possono essere stipulati anche verbalmente e sono perfettamente validi
Va però tenuto presente che il contratto in questione deve ritenersi soggetto senza possibilità di deroga a tutte le norme previste dalla legge n. 203/1982. Pertanto, qualora le parti volessero derogare alle disposizioni previste nella predetta legge, è indispensabile la forma scritta. Inoltre le parti debbono essere assistite dalle rispettive associazioni professionali i cui rappresentanti debbono intervenire nel contratto “in deroga”, come richiesto dall’articolo 45 della legge n. 203/1982.
In mancanza di tali requisiti (e in particolare dell’assistenza delle associazioni degli agricoli) le norme di legge si sostituiscono alle clausole difformi pattuite dai contraenti, sicché la durata del contratto deve ritenersi di quindici anni, come stabilito dall’articolo 1 della legge. Il che significa che almeno un anno prima della scadenza del quindicennio il concedente può intimare disdetta all’affittuario. In mancanza di disdetta, il contratto, quale che sia stato l’accordo verbale delle parti, si rinnoverà per altri quindici anni.
Passando ad analizzare brevemente gli effetti del contratto verbale in materia di concessione di contributi pubblici PAC-PSR e concessione di Carburante Agevolato, sembra indispensabile rilevare come, nell’ipotesi di un rapporto contrattuale d’affitto concluso verbalmente tra parte concedente e affittuario, e la compilazione della modulistica prevista per l’assolvimento dell’obbligo della registrazione del predetto contratto, consistendo nella presentazione presso i competenti Uffici finanziari di una semplice istanza di registrazione unilaterale, non trasforma il contratto di affitto verbale in contratto di affitto scritto: continua a valere, anche dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di registrazione dei contratti di affitto, la possibilità di concludere l’affitto verbalmente come, del resto, ribadito dalla sentenza Cass., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4804.
In ogni caso, è necessario ribadire che l’assolvimento dell’obbligo fiscale della registrazione mediante il ricorso all’utilizzo della dichiarazione unilaterale presuppone che il dichiarante – che di solito è l’affittuario – abbia ottenuto il consenso dell’altra parte del rapporto d’affitto e solo per effetto del consenso così espresso può dirsi perfezionato un contratto di affitto di fondo rustico.
Peraltro, a conferma di quanto sopra esposto, l’articolo 41 della legge n. 203 del 1982, non prescrivendo la forma scritta neanche per i contratti di affitto di fondo rustico ultranovennali, che considera validi “anche se verbali o non trascritti”, e stabilendo espressamente che essi “hanno effetto anche riguardo ai terzi”, si fonda sul principio secondo cui la libertà di forma è una regola in materia di contratti agrari, per la quale non si giustificano eccezioni di nessun tipo.
Da quanto precede consegue che la dimostrazione nei confronti di terzi soggetti, pubblici o privati, della conduzione del fondo a titolo di affitto quando non risulti da un contratto scritto possa avvenire con la produzione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l’esistenza del rapporto, ferma restando l’assunzione di responsabilità penale da parte del dichiarante circa la veridicità di quanto affermato in detta dichiarazione.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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