Forma del contratto agrario – contratto scritto
Ai fini della Legislazione Agraria, legge n. 203/1982, sono valide le scritture private stipulate e regolarmente sottoscritte tra le parti.
Qualora le parti intendano porre in essere un contratto di durata inferiore ai 15 anni previsti dalla normativa di settore, dovranno necessariamente stipulati i contratti con l’Assistenza delle Organizzazioni di categoria: “Patto in Deroga” ex articolo 45 legge agraria.
Il contratto scritto, così come quello verbale permette al coltivatore di accedere tanto alla concessione di contributi pubblici PAC – PSR, quanto alla possibilità di acquistare, a prezzi agevolati, carburante per i mezzi agricoli
Occorre tener presente che l’affitto e la concessione di beni pubblici è riconosciuto solo nella forma scritta in particolare:
- Quanto all’affitto da enti pubblici, è necessario produrre l’atto deliberativo che confermi la concessione, il regolare contratto sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente e dall’affittuario;
- Quanto alle concessioni Demaniali, è necessario produrre l’atto di concessione con i relativi assensi, il regolare contratto sottoscritto dalle parti e la relativa planimetria catastale riportante la zona oggetto di affitto.
Il contratto va, in ogni caso, registrato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 449 del 1997 e dell’articolo 7 della legge n. 448 del 1998. L’imposta di registro è calcolata in proporzione al canone pattuito, applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50 % al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità. Se l’imposta risulta inferiore a quella minima si dovrà, comunque, pagare un’imposta pari alla tassa fissa.
Peraltro, il citato articolo 7 ha previsto la possibilità di assolvere l’obbligo della registrazione dei contratti di affitto, sia scritti che verbali, presentando, a cura di una delle parti contraenti, in doppio originale, una denuncia annuale riepilogativa dei contratti in essere nel corso di un anno, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Alla scadenza del termine ultimo, 28 febbraio, spetterà all’Amministrazione delle Finanze procedere a sanzionare le eventuali inadempienze di quanti non avessero proceduto ad effettuare la registrazione nel termine prescritto.
E’ importante considerare che in caso di stipula di un contratto scritto la legge prevede un sola registrazione l’obbligo di registrazione va assolto entro 30 giorni dalla stipula.
Oltre al contratto di affitto, altra fattispecie che integra un contratto scritto è quella che si può riscontrare nel caso di un contratto di comodato.
Il contratto di comodato rappresenta lo strumento principale per poter utilizzare gratuitamente un bene mobile o immobile La nozione di comodato è contenuta nell’articolo 1803, c.c., il quale, al comma 1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
La (sostanziale) gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l’uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Il Codice Civile, che regolamenta tale tipologia contrattuale dall’articolo 1803 all’articolo 1812, non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria; tuttavia, è prassi comune preferire la forma scritta per rendere più agevole la soluzione di eventuali controversie tra le parti e per evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso ai fini fiscali.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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