Agevolazioni piccola proprietà contadina
Con piccola proprietà contadina si definisce il modo di conduzione dell’agricoltura nel quale la figura del lavoratore viene a coincidere con quella dell’imprenditore agricolo, la cui Azienda presenta dimensioni ridotte e confacenti al più alla dimensione della famiglia del coltivatore.
Al fine di agevolare la predetta modalità di conduzione dei terreni, privilegiandola rispetto alla produzione di tipo industriale, il legislatore ha previsto a favore degli agricoltori, previa verifica del possesso di determinati requisiti, l’applicabilità di agevolazioni fiscali (l. 604/1954); agevolazioni, peraltro, recentemente confermate dalla Legge di stabilità 2014 (l. 147/2013).
Le agevolazioni tributarie in materia sono state previste dal legislatore – ed applicate – al fine di favorire la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 1 l. 604/1954) e, pertanto, in conformità a tale ratio gli atti interessati dalle predette agevolazioni sono quelli che costituiscono o modificano diritti reali su fondi agricoli, così come previsti all’art. 1 della predetta l. 604/1954 e s.m.i.
Si evidenzia, inoltre, che il regime agevolato, in forza del disposto del medesimo art. 1 l. 604/1954, è applicabile anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo oggetto di compravendita, purché l’acquisto del fabbricato rurale avvenga contestualmente all’acquisto di un terreno agricolo e sia inserito nel medesimo atto.
Al fine di poter accedere alle agevolazioni occorre in via principale che il terreno in oggetto sia qualificato, in base ai piani regolatori esistenti, come agricolo e che il richiedente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, che andrà provata mediante l’esibizione del certificato attestante l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale Inps.
È richiesto inoltre che il soggetto coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale si dedichi direttamente, abitualmente e manualmente all’attività di coltivazione del fondo per il quale è stato applicato il regime fiscale agevolato, non essendo sufficiente il mero possesso delle predette qualifiche.
Il requisito dell’abitualità è, tuttavia, da tenere distinto dal carattere di principalità dell’attività di conduzione, in quanto per il legislatore non ha rilievo la percentuale di ricavi derivante dall’attività di coltivazione, ma solo il concreto e costante svolgimento nel tempo della attività stessa: unico dato idoneo a provare la creazione di un rapporto duraturo ed effettivo con la terra.
Verificata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa ed applicato in concreto il regime fiscale agevolato, al fine del mantenimento nel tempo dello stesso, il richiedente dovrà sottostare ad una ulteriore previsione, inerente la limitazione delle attività di disposizione del fondo, il cui mancato rispetto comporterà la decadenza dalle agevolazioni fiscali applicate all’atto.
Il successivo art. 7 della medesima l. 604/1954 prevede, infatti, la decadenza dal regime agevolato, con effetti retroattivi al momento della stipula dell’atto ove il richiedente alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati oppure, infine, cessi di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto del diritto reale oggetto del contratto agevolato.
La stessa conseguenza si avrà, inoltre, in caso di alienazione volontaria o locazione o destinazione ad uso diverso da quello previsto della casa rustica, acquistata contemporaneamente al terreno agricolo.
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 prevede, infine, la decadenza dal regime fiscale agevolato non solo in caso di alienazione a titolo oneroso del terreno, ma anche in caso di estinzione anticipata del mutuo acceso per l’acquisto del fondo oggetto del predetto regime.
Passando al lato pratico, si evidenzia come la predetta agevolazione fiscale preveda l’applicabilità dell’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso a favore di coltivatori diretti o IAP, aventi ad oggetto terreni e loro pertinenze che siano qualificati come agricoli in base ai piani regolatori in vigore.
Stante quanto sopra esposto e come conseguenza logica della ratio sottostante il regime agevolato in oggetto, gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze, in favore di soggetti non rientranti nella categoria della piccola proprietà contadina, resteranno sottoposti all’imposta di registro, ipotecaria e castale ordinaria.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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