Revoca della denuntiatio decorso il termine per l’esercizio del diritto di prelazione
In tema di prelazione agraria, mentre da un lato la Suprema Corte ha, recentemente, ribadito che non è revocabile la proposta di vendita prima che sia decorso il termine di trenta giorni previsto ex lege per l’esercizio del diritto di prelazione, dall’altro ha, implicitamente, riconosciuto la revocabilità dell’offerta una volta decorso tale termine (cfr.ex pluris Cass. 22 giugno 2016, n. 12883).
Di conseguenza, è pacifica la facoltà per il proprietario-offerente di revocare l’offerta di vendita formulata dopo che sia decorso il termine di trenta giorni. Tale circostanza non solleverebbe particolari problemi ove il prelazionario non avesse comunicato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione sul fondo nel termine previsto, così tacitamente rinunciando al diritto, o nel caso in cui lo stesso avesse espressamente dichiarato di non volerlo esercitare.
Posto l’esercizio della facoltà di revoca decorso il predetto termine, la pronuncia appena richiamata offre lo spunto per una analisi relativa al “termine dei trenta giorni”, alla dichiarazione del prelazionario ed alla revoca della denuntiatio.
Nel caso che ci occupa il prelazionario chiede al Giudice di legittimità di dichiarare, in ogni caso, non revocabile la denuntiatio in quanto la comunicazione di accettazione della stessa, ossia la manifestazione dell’intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del terreno, era stata inviata, a mezzo raccomandata A.R., in data antecedente alla comunicazione di revoca del proprietario-offerente.
Se si seguisse una tale impostazione ne deriverebbe che la data di invio della raccomandata contenente la dichiarazione dell’affittuario di voler esercitare il diritto di varrebbe di per sé a costituire un valido ed efficace negozio giuridico, ossia un atto idoneo a produrre i suoi effetti anche in capo al proprietario-offerente, sebbene quest’ultimo non abbia ancora avuto contezza degli intendimenti del prelazionario.
Sul punto, tuttavia, è da evidenziare che, secondo un orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. n. 1331/1997), la Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione dell’affittuario di voler esercitare il diritto di prelazione costituisce un atto negoziale recettizio, ossia un atto che è in grado di produrre i propri effetti solo nel momento in cui la dichiarazione stessa giunge a conoscenza del destinatario. Peraltro, la “conoscenza” non è da intendersi esclusivamente come l’effettiva consapevolezza del proprietario della manifestazione di volontà dell’altra parte, sussistendo, in ogni caso, una presunzione di conoscenza da parte del proprietario ove si abbia la certezza che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario (cfr. Cass. n. 9303/2012; Cass. n. 15671/2011).
Da quanto sopra si ricava, che la semplice spedizione della dichiarazione dell’affittuario, seppur avente data certa, non è idonea a costituire un negozio giuridico valido ed efficace e che la revoca effettuata dal proprietario, decorsi i trenta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, ma prima che abbia ricevuto la dichiarazione del prelazionario, sarà valida ed efficace.
La regola della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, trova, infatti, applicazione solo con riferimento alla notifica di atti processuali e non nel diverso caso di spedizione di atti di carattere sostanziale, tra i quali si ricomprende la dichiarazione del prelazionario di voler esercitare il diritto di prelazione.
A corollario di quanto sopra, si può dire che la dichiarazione del prelazionario seppur inviata in data antecedente alla dichiarazione di revoca della proposta di vendita da parte del proprietario non è idonea ad impedire la revocabilità della denuntiatio che resterà valida ed efficace se la dichiarazione del prelazionario non è entrata nella sfera di conoscenza del proprietario-offerente.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
Lascia un commento