La figura dell’imprenditore agricolo
La figura dell’imprenditore agricolo mediante apposito decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile, è stata rivista integralmente queste alla luce della normativa vigente risultano essere le principali novità:
Le agevolazioni tributarie per la conservazione dell’integrità fondiaria
Per conservare l’integrità fondiaria (cfr. articolo 7, c. 2, del D.lgs. n. 9/2004) è stabilito che “al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97”.
Trovano quindi applicazione le disposizioni previste per favorire le aziende agricole montane che prevedono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere
Per tali atti è previsto che gli onorari dei notai siano ridotti a un sesto.
L’articolo 5-bis, c 1, della legge n. 97 del 1994 dispone, inoltre, che i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile prevista, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione.
Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.
In caso di violazioni degli obblighi sopra indicati, l’articolo 5-bis, c. 2, della legge n. 97 del 1994 dispone che sono dovute, oltre alle imposte non pagate
e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute Le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo e la riduzione dei compensi notarili si applicano anche ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino direttamente a condurre il maso per dieci anni;
Le agevolazioni tributarie per la ricomposizione fondiaria
L’articolo articolo 9 del D.lgs. n. 99/2004 precisa che le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l’accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettifica dei confini, sono ridotte alla metà.
Inoltre, alle vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed aventi ad oggetto disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento, “qualora abbiano a oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del 50% delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo”;
Le agevolazioni per la ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
L’articolo 10 del D.lgs. n. 99/2004 ha previsto l’imposta di registro in misura fissa per la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, con il fine precipuo di incentivare l’accorpamento aziendale;
La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa
L’articolo 11 del D.lgs. n. 99/2004 fissa il principio per cui le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un’unica azienda agricola a gestione comune, sono ridotte di due terzi.
Vanno, invece, a misura fissa qualora “un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano a esercitare la gestione comune per almeno nove anni”;
La valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
Per effetto di quanto indicato all’articolo 12 del D.lgs. n. 99/2004, ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, “che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia, dall’imprenditore agricolo che ne sia proprietario e acquisiscono i requisiti di abitazione previsti dalle vigenti normative, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo per almeno cinque anni”;
Il credito d’imposta per il giovane imprenditore agricolo
Al fine di agevolare l’imprenditoria agricola giovanile – “è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore a 40 anni” – il legislatore ha concesso un rilevante credito d’imposta. Infatti, sulla base dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 99/2004 “ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d’imposta, fino a 5 mila euro annui per cinque anni”.
Il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap, né dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, la norma in esame specifica che tale credito non rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 63 del Tuir, oggi articolo 96, per il calcolo della quota di interessi passivi deducibili.
Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si ritiene che tale credito possa essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, e per il pagamento di contributi previdenziali e assicurativi. Inoltre, tale credito d’imposta non potrà essere richiesto a rimborso né potrà essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito, ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.p.r. n. 602/1973.
Altre agevolazioni tributarie
L’articolo 3, c. 4, del D.lgs. n. 99/2004 introduce, altresì,una ulteriore forma di agevolazione per i giovani imprenditori agricoli, al fine di favorire il “conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all’affitto”, infatti, è stato previsto che per i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i 40 anni, l’obbligo di registrazione sorge solo in caso d’uso e vanno a tassa fissa, nella misura di 51,65 euro.
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