LA SCARCERAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: la detenzione domiciliare prevista dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia)

L’esigenza di introdurre misure straordinarie per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha spinto il Governo a inserire norme atte ad intervenire anche sul sistema carcerario.

Il modello preso in considerazione è quello già previsto nel D.L. n. 199/2010 (c.d. Decreto Svuotacarceri) ossia la possibilità di eseguire le pene detentive, anche se costituente parte residua di maggior pena, in luoghi esterni al carcere (presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura od assistenza).

Con il decreto in commento il Governo ha quindi introdotto una misura di esecuzione della pena presso il domicilio che si diversifica da quella del modello previsto dal D.L. n. 199/2010 per minor durata della pena da eseguire, per il procedimento e per i presupposti di accesso all’istituto, cosicché si può ritenere che sia stata introdotta (seppure temporalmente e finalizzata alla contingenza attuale) una diversa misura di esecuzione della pena.

Innanzitutto, riguardo alla pena residua, il provvedimento prevede che i condannati con pena restante di diciotto mesi da espiare possono accedere al beneficio di esecuzione della medesima presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza.

Con riferimento alla procedura, il decreto prevede l’applicazione della misura da parte del Magistrato di Sorveglianza del luogo di esecuzione della pena, su istanza del condannato, anche a mezzo del proprio difensore.

Al fine di semplificare il più possibile gli incombenti, il decreto dispone che il Magistrato di Sorveglianza debba provvedere con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, con riduzione del termine per decidere a cinque giorni (D.L. n. 199/2010). Inoltre, l’amministrazione penitenziaria è sgravata di compiti ed attività laddove viene dispensata dalla redazione della relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione e debba solo indicare il luogo esterno di detenzione dopo aver verificato l’idoneità del condannato, l’attestazione di tutti i presupposti che la legge introduce, nonché l’effettivo consenso prestato dal condannato all’applicazione delle procedure di controllo.

Dopo la decisione del Magistrato di Sorveglianza, la Cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l’ordinanza all’istituto penitenziario che provvede alla scarcerazione.

Non possono accedere alla misura i soggetti condannati per alcuni reati gravi (delitti di stampo mafioso, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ed i detenuti privi di domicilio effettivo.

Altresì non possono beneficiarne i detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per alcune infrazioni disciplinari e coloro che siano stati coinvolti nelle sommosse e nei disordini verificatisi negli istituti penitenziari a far data dal 7 marzo 2020.

In caso di condannati minorenni o di soggetti con pena da espiare superiore a sei mesi è disposta la procedura di controllo mediante mezzi elettronici.

Infine, stante la natura temporale del provvedimento, l’istituto si applica solo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020.

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