La via agraria formata dall’unione di terreni di proprietà dei confinanti
Le strade agrarie si caratterizzano per essere state formate ex collatione agrorum privatorum, cioè attraverso il conferimento delle porzioni di terreno fronteggiantesi a sede stradale e per essere destinate all’uso comune ed esclusivo di una determinata categoria di soggetti, ossia da parte dei proprietari dei fondi limitrofi.
La collatio agrorum privatorum fa sì che le porzioni di suolo conferite da ciascun proprietario e utilizzate per la formazione della strada diano luogo ad un nuovo bene.
Volendo ora trattare dell’esercizio del diritto di prelazione in presenza di strade agrarie, si può citare un caso particolare in cui non è prevista la possibilità di esercitare la prelazione. Una questione sulla quale si è trovata a decidere la Cassazione (Cass. Civile, sez. III, 8-1-1996, n. 58), che ha precisato che quando un terreno, che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, o di una strada privata agraria, risulta dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, le porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei proprietari confinanti e conferenti.
Nello specifico la Cassazione ha anche fissato il principio in base al quale le porzioni di fondi confinanti non risultano soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà.
Un diritto acquistato dai proprietari conferenti a titolo originario in virtù di un mero fatto giuridico e senza necessità di una qualsiasi manifestazione di volontà negoziale: ciò che assume rilievo è la sola circostanza della effettiva realizzazione della strada stessa.
Ne consegue che i fondi posti ai lati della strada vicinale non aperta al pubblico transito o della strada privata agraria non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria, ex articolo 7, comma 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817 ed ex articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590.
Secondo le statuizioni della Cassazione, la fattispecie precedentemente delineata integra una “via agraria, che si forma ex collatione privatorum agrorum”. Nell’interpretazione dei giudici della Cassazione la predetta unione di porzioni di fondi appartenenti a soggetti diversi darebbe luogo ad una comunione tra i proprietari confinanti; una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avverrebbe non iure servitutis, ma iure proprietatis.
Peraltro, anche un’altra sentenza della Cassazione ( rif. Cass. 16.02.1996, n. 1201 ) ha stabilito che la presunzione di comunione di cui all’articolo 897 c.c., cioè quella del fosso interposto fra fondi di proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso. Tuttavia, occorre precisare che secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale presunzione è esclusa quando il fosso, corre per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti.
Ed in effetti, la Cassazione ( tra le altre Cass. Civ. sez. III, 17-12-1991, n. 13558), al fine di distinguere la fattispecie della via agraria creata ex collatione privatorum agrorum da quella dei fondi separati da un canale si scolo, ha ritenuto di dover precisare che devono considerarsi confinanti, agli effetti dell’articolo 7, comma 2, n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, quando, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’articolo 897 c.c., con la conseguenza che i fondi risulteranno materialmente contigui in quanto si considerano estesi fino alla metà del canale fra essi interposto.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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