News sentenze Cassazione aprile 2013

Genitori gay dannosi per il bambino? In assenza di prove è un pregiudizio
La Cassazione civile nella sentenza del 11.01.2013 n. 601, ha stabilito che deve essere dimostrato che affidare, ad una coppia omosessuale, un minore può recare danno allo sviluppo del bambino.

La Suprema Corte ha confermato l’affidamento esclusivo di un minore alla madre, che convive e intrattiene una relazione con un’altra donna, respingendo, quindi, le perplessità manifestate dal padre che riteneva fosse dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale.
Secondo i Giudici di legittimità hanno stabilito che, non sussistendo certezze scientifiche o dati di esperienza, dovrà essere dimostrato, nel caso concreto, che sia dannoso, per l’equilibrato sviluppo del bambino, il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.

La relazione extraconiugale via web di un coniuge non vale l’addebito del matrimonio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8929/2013, ha chiarito che i costanti contatti via telematica e/o via telefonica intercorsi tra la moglie ed il suo amante non configurano una violazione dei doveri di fedeltà coniugale, nemmeno nell’ipotesi in cui a questi si accompagnino la mancanza di rapporti sessuali tra i coniugi.

Secondo la Suprema Corte è possibile addebitare la separazione all’altro coniuge, solo qualora la violazione degli obblighi coniugali comportino un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge e siano configurabili casi in cui vi siano fondati sospetti di infedeltà.
I Giudici di legittimità, precisano, infatti, che non sono punibili con l’addebito quei comportamenti che si concretizzano nella completa assenza di rapporti carnali congiuntamente all’evidenza che la relazione non è stata portata a conoscenza di soggetti esterni.

Figlio svogliato? Allora è legittima la revoca dell’assegno di mantenimento
Nella sentenza n. 7970 del 2 Aprile 2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il rifiuto immotivato del figlio maggiorenne a prestare un’attività lavorativa, anche se non rispondente alle sue aspirazioni, costituisce valido motivo di revoca dell’assegno.

Aggiunge la Cassazione, a seguito della maggiore età del ragazzo, l’assegno continua ad essere erogato, da parte del genitore obbligato, soltanto in quei casi in cui il mancato impiego del figlio dipenda da causa a lui non imputabile e non, come nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, da inerzia o rifiuto ingiustificato del figlio.
Tuttavia, chiariscono i Giudici di legittimità, tale situazione non opera ipso iure ma occorre che sia provata in corso di regolare procedimento o, ancora, che l’estinzione dell’obbligo di versamento periodico dell’assegno derivi, inoltre, da accordo espresso tra il figlio e gli ex coniugi.

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