News Sentenze Cassazione Aprile 2021

Cappotto termico: pagano tutti i condomini.

Le spese sostenute per realizzare l’isolamento termico di un edificio condominiale devono essere sostenute da tutti i condomini in proporzione al valore della quota di proprietà, in quanto non costituiscono innovazioni gravose o voluttuarie, con riguardo alle quali l’articolo 1121 c.c. ammette la possibilità, per i condomini non interessati a trarre vantaggio dalle suddette opere, di essere esonerati dal contribuire alla spesa per le stesse.
È quanto ha precisato la recentissima ordinanza n. 10371/2021 della Cassazione, nella quale la Corte ha chiarito che le spese sostenute per lavori di coibentazione costituiscono un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica a vantaggio dell’intero condominio: pertanto, tutti i condomini, compresi i proprietari di locali interrati, sono tenuti a partecipare alle spese per la realizzazione del cappotto termico.

Assegno divorzile e nullità del matrimonio religioso: chiarimenti dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite sono intervenute in tema di divorzio con la sentenza n. 9004/2021, precisando che «il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili – ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche – non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile».
La Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della sua Prima Sezione, ha infatti chiarito che è da escludersi che il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso sia idonea a precludere la prosecuzione del giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.

No interessi agli eredi prima della dichiarazione di successione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9670 del 13 aprile 2021, ha negato che gli eredi abbiano diritto agli interessi sulle somme appartenenti al defunto, titolare del contratto di deposito, maturati nel periodo intercorrente tra la morte del de cuius e il deposito della dichiarazione di successione.
Infatti, l’art. 48 comma 4, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, prevede il divieto per la banca di corrispondere i valori mobiliari appartenenti al defunto prima del deposito della dichiarazione di successione o integrativa.
Si tratta di una ipotesi di inesigibilità legale del credito, il quale, pertanto, sino alla presentazione della dichiarazione di successione (o della dichiarazione negativa) è, in quanto inesigibile, improduttivo di interessi, sia corrispettivi che di pieno diritto.

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