News sentenze Cassazione dicembre 2012

Via libera alla possibilità di scegliere il nome “Andrea” anche quando la figlia è femmina.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 novembre 2012, n. 20385 ha dichiarato la possibilità di dare alla propria figlia femmina il nome Andrea.
La Suprema Corte, con la predetta sentenza ha accolto la protesta di una coppia di genitori contro la decisione che aveva disposto la rettifica del nome “Andrea”, che avevano dato alla loro bimba, sostituendolo con quello di “Giulia Andrea”, poiché, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 396 del 2000 il nome deve corrispondere al sesso del bambino e nella cultura italiana tale nome ha valenza maschile.
La Cassazione ha rilevato che il nome Andrea non è idoneo a creare dubbi sul sesso della persona cui sia stato imposto. La Corte ritiene, infatti, che in un contesto culturale non più così fortemente nazionalistico, non può essere ricondotto esclusivamente ad una persona di sesso maschile. Inoltre è stato precisato dalla suprema Corte che il nome ‘Andrea’ ha natura sessualmente neutra nella maggior parte dei Paesi europei e che il genitore ha la facoltà/ il diritto di imporre al proprio figlio un nome straniero purchè non lesivo della sua dignità.

L’autovelox va debitamente segnalato ai fini della validità della multa.
Con sentenza del 28 novembre 2012 n. 21199 la Corte di Cassazione ha disposto l’invalidità della multa presa con l’autovelox se la presenza del rilevatore automatico non risulta segnalata lungo la strada.
L’automobilista multato contestava la validità di tale sanzione poichè la presenza dell’apparecchio lungo il tratto stradale era stata effettuata solo ed esclusivamente a mezzo di stampa locale e non tramite apposita segnaletica in loco.
La Suprema Corte ha disposto che, per la validità della multa, non è sufficiente la pubblicazione della notizia della presenza dell’autovelox sulla stampa locale, essendo necessaria, invece, la segnalazione in loco, tramite idoneo cartello, al fine di preavvertire l’automobilista del possibile accertamento di infrazioni.

Porta l’amante al pranzo di Natale con moglie e figli: la separazione va addebitata al marito
La Corte di Cassazione ( sentenza n. 17195/2012) ha stabilito l’addebito della separazione in capo al marito che con il suo comportamento ha provocato la fine del proprio matrimonio.
La Suprema Corte ha disposto, in capo al marito che impone la presenza dell’amante anche ai pranzi di Natale con moglie e figli, minacciando, in caso contrario, la sua assenza, l’addebito esclusivo della separazione.
L’uomo, inoltre, in fase di giudizio, ha addotto scusanti quali, ad esempio, il sostenere che la loro fosse solo una mera “frequentazione”, un “adulterio apparente”, ma assolutamente non reale.
La Corte, analizzata la situazione, ha stabilito che la veste di “accompagnatore e paladino”, assunta dall’uomo nei confronti “dell’amica”, mal si conciliava con un generico rapporto di amicizia, più volte decantato dall’uomo, anche in considerazione del fatto che tale “frequentazione” ha contribuito in maniera determinante ad incrinare il matrimonio.

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