News Sentenze Cassazione Dicembre 2018

Sorpasso tra veicoli, le distanze di sicurezza vanno mantenute anche lateralmente
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 31009/2018 ha affermato che, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che intende sorpassare, deve tenere conto, oltre che della distanza dal proprio autoveicolo da eventuali ostacoli o autovetture provenienti dalla corsia opposta, anche della distanza laterale sussistente tra il proprio veicolo e il mezzo da sorpassare, poiché la medesima deve essere adeguata e sufficiente ad effettuare la manovra in sicurezza.
Tale obbligo, prescritto all’art. 148 C.d.S., risulta particolarmente intenso e significativo in tutti i casi in cui il mezzo da sorpassare sia un motociclo ovvero un velocipede che manifesti anomalie nella guida, poiché, in tale caso, qualora la manovra di sorpasso comporti motivo di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada, la medesima deve ritenersi vietata ed, il conducente del veicolo intento al sorpasso, deve rinunciare momentaneamente, fino a che le condizioni di marcia non permettano una manovra sicura.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, obbligo di repêchage
Con la sentenza del 12 dicembre 2018, n. 32158 la Corte di Cassazione ha stabilito che, il lavoratore che viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, poiché divenuto inabile alle mansioni fino a quel momento svolte, ha diritto ad essere reintegrato, se il datore, nell’irrogargli il licenziamento, viola l’obbligo di repêchage.
In altre parole, il datore di lavoro prima di comunicare al dipendente il recesso dal rapporto precedentemente instaurato con conseguente allontanamento dal luogo di lavoro, se scaturito da ragioni inerenti all’attività produttiva, dovrà, prima verificare se è possibile ricollocare il lavoratore in altre attività, adibendolo di conseguenza a possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute e solo qualora non fosse possibile procedere.

Danno del minore: la quantificazione della perdita da capacità lavorativa
Nel caso in cui la vittima di un danno patrimoniale cagionato da responsabilità medica sia un bambino, per la quantificazione del danno, il Giudice deve tenere in considerazione “il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata”. Pertanto, al momento in cui viene compiuta la liquidazione dei danni patrimoniali futuri e permanenti, il Giudice li deve distinguere in due categorie: i danni che si stanno producendo al momento della liquidazione e che continueranno a prodursi in futuro e, quelli che al momento della sentenza non si sono ancora verificati, poiché inizieranno a prodursi solo quando il minore raggiungerà l’età lavorativa. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31235 del 4 dicembre 2018 ha precisato che in sede di liquidazione il Giudice dovrà considerare che sta liquidando oggi un danno che si verificherà in un momento successivo.

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