News sentenze Cassazione febbraio 2019
Utilizzo di Facebook sul lavoro e licenziamento disciplinare
La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° febbraio 2019 n. 3133, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare, irrogato dal datore di lavoro alla propria dipendente che ha effettuato un consistente numero di accessi (pari a 4.500), sul noto social network Facebook, navigando per ore su internet durante l’orario di servizio per scopi estranei alle proprie mansioni.
Il Giudice di legittimità ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che suddetto comportamento sia una violazione dei doveri di buona fede nell’espletamento delle mansioni espletate dalla lavoratrice.
Incidente stradale in assenza di segnaletica: il comune non è responsabile
In caso di scontro tra due veicoli avvenuto in prossimità di un incrocio stradale, in assenza di segnaletica stradale, non è responsabile il Comune, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. che sancisce l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale per danni causati da cose detenute in custodia.
Tale principio, che non lascia spazio a dubbi, viene enunciato dalla Corte di Cassazione civile, Sezione Terza, che con l’ordinanza 13 febbraio 2019 n. 4161 argomenta che “in mancanza di opportuna cartellonistica, il conducente è tenuto a rispettare le regole generali del codice della strada e quindi, tra le altre cose, a regolare la velocità in prossimità dell’intersezione; inoltre, l’imprudenza del veicolo antagonista è ragionevolmente prevedibile e, pertanto, evitabile”.
Danno esistenziale e danno morale
La Corte di Cassazione Terza Sezione Civile con sentenza del 31 gennaio 2019 n. 2788 affronta la questione relativa alla quantificazione del danno morale in rapporto al danno esistenziale, giungendo alla conclusione che si tratti di due voci completamente autonome e, pertanto, non sovrapponibili.
La Suprema Corte, argomentando suddetto principio, ritiene che il Giudice di legittimità, nel valutare il caso concreto al fine della liquidazione del danno subito dalla parte lesa, debba tenere conto delle conseguenze subite dal danneggiato sia nell’ambito della sfera morale, che di quelle incidenti sul piano relazionale della vita di quest’ultimo.
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