News Sentenze Cassazione Febbraio 2020

Comunicazione del sinistro all’assicurazione tardiva

Con ordinanza n. 24210/2019 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza da parte dell’assicurato di dare avviso alla propria assicurazione del sinistro occorso, nel rispetto dei termini sanciti dall’art. 1913 c.c. (ed eventualmente dalla polizza), non può comportare la perdita della garanzia assicurativa.

Infatti al proposito è necessario valutare se detta inosservanza sia determinata da dolo o da colpa, poiché nel secondo caso il diritto di indennizzo è fatto salvo, purtuttavia, riducendosi proporzionalmente in conseguenza del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.

Contestazione del conto corrente, non è automatica la cessione del credito

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21963/2018 ha stabilito il principio secondo cui i cointestatari di un conto hanno certamente il diritto di operare sul medesimo, tuttavia, in caso di morte di uno dei cofirmatari, non possono appropriarsi del credito residuo in lesione della legittima degli eredi legittimari.

Infatti, la cointestazione del conto integra un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto, ma non la titolarità del credito. Per tale ultima ipotesi, integrante una vera e propria cessione del credito è necessaria la presenza di un contratto tra cedente e cessionario.

In ogni caso è fatta salva la diversa volontà delle parti.

Malattia pre-partenza, è il Tour Operator che si fa carico del risarcimento

In caso di malattia grave tale da impedire la partenza è lo stesso Tour Operator che deve restituire quanto speso per il viaggio con finalità turistica, in caso di pacchetto all inclusive, anche se il cliente non aveva stipulato alcuna polizza assicurativa con il medesimo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 18047/2019, precisando altresì che lo scopo pratico del contratto (la causa del contratto) – in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio conferisce rilevanza ai motivi – sempre che gli interessi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra.

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