News Sentenze Cassazione febbraio 2021

  1. Compenso degli agenti sportivi: chiarimenti dalla Cassazione.

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 853/2021 è intervenuta sul tema dei compensi degli agenti sportivi, facendo chiarezza su una serie di disposizioni del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC del 2011 riprese dal Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 e perciò ancora attuali.

Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato che in caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che si sovrapponga anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, «il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all’agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza»; mentre all’agente che ha negoziato il nuovo contratto, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo.

 

  1. Fingere la necessità di sostituire la caldaia è truffa contrattuale.

La Suprema Corte, nel confermare la condanna per truffa di un tecnico incaricato della manutenzione di una caldaia che, dopo aver fatto credere al cliente che la stessa andasse sostituita nonostante questa funzionasse regolarmente, si era reso irreperibile dopo aver incassato l’acconto, ha chiarito che nella cd. “truffa “contrattuale”, «l’elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria».

D’altra parte – ha precisato la Corte – ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, «dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri»: nel caso di specie, il cliente/consumatore, digiuno da nozioni specifiche sul funzionamento di una caldaia, ha riposto la sua fiducia nell’esperto, che lo ha indotto con l’inganno ad affrontare una spesa non necessaria (Cass. pen., sez. II, n. 4039 del 2 febbraio 2021).

 

  1. Diritto all’immagine e limiti al diritto di cronaca.

In materia di diritto all’immagine, la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 4477 del 19 febbraio 2021, ha stabilito che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, diverso e non sovrapponibile al primo, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche delle immagini delle persone coinvolte, la cui liceità postula l’esistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il consenso delle persone ritratte ovvero delle altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, la Prima sezione della Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto una richiesta di risarcimento del danno subito da una ragazza minorenne in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era recato in ospedale per farle visita.

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