News sentenze Cassazione gennaio 2013

Anche quando fermare il veicolo è impossibile, la contravvenzione è comunque legittima.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza numero 3936 del 13 marzo 2012 hanno affermato che a seguito del superamento, accertato, dei limiti di velocità attraverso l’autovelox mobile, è ammissibile la contestazione differita dell’inflazione, non essendo necessario fermare il veicolo poiché basta la notifica del verbale.
Nel caso di specie, l’automobilista, contestava la possibilità, in capo agli agenti accertatori, di poter utilizzare strumenti elettronici di rilevazione della velocità sulla strada nella quale si è compiuta l’infrazione, poiché, su detta strada, per la sua tipologia, ai sensi del Decreto Legge n. 121 del 2002, non è consentito l’utilizzo di detta apparecchiatura.
La Suprema Corte, tuttavia, ha precisato che l’impossibilità di fermare il veicolo, al fine della contestazione immediata, dovuta al fatto che questo potrebbe costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, rende legittimo il verbale nonché la relativa sanzione. La Suprema Corte precisa, infine, che nessuna norma obbliga l’amministrazione ad utilizzare più pattuglie al fine di garantire la contestazione immediata della violazione del limite di velocità.

Ingresso garantito in chiesa, senza dover suonare il campanello.
Con sentenza numero 21129/2012 la Corte di Cassazione, ha stabilito che non è possibile impedire o rendere poco agevole l’accesso, da parte dei fedeli o dello stesso parroco, ad un qualunque luogo di culto.

Nel caso di specie l’Osservatorio Vesuviano, veniva autorizzato a porre una cancellata sulla strada di accesso allo stesso per evitare il verificarsi di atti vandalici. Tuttavia la proprietà dell’Osservatorio confinava con una chiesetta e la predetta cancellata, realizzata sul sagrato, ostacolava il transito dei fedeli e del parroco. Questi, per poter entrare, devono suonare il campanello ed identificarsi: unico modo per arrivare alla chiesa è passare attraverso la predetta strada.La Corte di Cassazione, nella sentenza citata, precisa che gli addetti alla custodia dell’Osservatorio, monitorando l’accesso da parte dei fedeli e del parroco alla Chiesa, di fatto, controllano l’esercizio di una libertà costituzionale.

L’importo dell’assegno aumenta, con l’aumentare dell’età della prole.
La Corte di Cassazione ( sentenza numero 8927/2012 ) ha confermato un suo precedente orientamento secondo il quale con l’aumentare delle esigenze della prole, dovute alla crescita della stessa, è legittimo l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento. Quanto sopra, anche in considerazione dell’aumento dei costi per il mantenimento del figlio dovuto alla crescita di quest’ultimo. nel caso di specie l’ex coniuge ha chiesto ed ottenuto la revisione dell’assegno di mantenimento con conseguente aumento dell’importo dello stesso.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che i bisogni dei figli, relativi allo sviluppo della loro personalità, sono notoriamente legati alla loro crescita. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, risulta assolutamente legittima la revisione dell’assegno, anche in assenza di un incremento delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.

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