News sentenze Cassazione gennaio 2016

Commette reato chi parcheggia bloccando altre auto.
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione penale, la n. 48346/2015, si evince che la condotta di chi parcheggia in maniera “selvaggia” bloccando con la propria autovettura il passaggio per altre automobili integra il delitto di violenza privata di cui all’articolo 610 del codice penale.

I giudici della Suprema Corte hanno infatti chiarito che l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata “si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, e quindi anche nel comportamento di chi abbia bloccato ogni “via d’uscita” al veicolo di altre persone.

Scivolone dell’insegnante sul pavimento bagnato.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 25594/2015) nessun risarcimento del danno deve essere concesso all’insegnante caduto rovinosamente a causa del pavimento della scuola reso bagnato e viscido per via di detergenti utilizzati dai bidelli nella pulizia.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso per risarcimento del danno avanzato da un insegnate, escludendo in tal modo la responsabilità civile a carico della scuola, gli Ermellini hanno infatti chiarito che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata prevedibile e superabile dall’insegnante mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto, consistente nell’accertarsi della presenza dei bidelli all’opera.

Cassazione: vendere fotocopie di un libro è reato
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 47590/2015, ha sancito che il titolare di copisteria che riproduce attraverso fotocopie libri destinati alla didattica per venderli commette il reato ai sensi della legge n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto d’autore, anche qualora il costo di ciascun libro sia esattamente pari al valore complessivo delle fotocopie totali eseguite.

I giudici di legittimità hanno infatti precisato che tale reato è configurabile ogniqualvolta il soggetto abbia agito nella consapevolezza di poter trarre dalla propria condotta illecita “un qualche guadagno patrimoniale che sia finanziariamente apprezzabile”.

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