News Sentenze Cassazione Giugno 2017

Il giudice “negligente e ignorante” non ha responsabilità se dalla sua attività non derivi alcun danno

Il giudice incolpato di aver agito con “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”, può sottrarsi alla contestazione disciplinare solo qualora ricorrano l’assenza di qualunque ingiusto pregiudizio o indebito vantaggio per alcuno, come conseguenza oggettiva del comportamento dell’incolpato, l’assenza di “neghittosità”, nonché il difetto della lesione del prestigio e della credibilità dell’Ordine Giudiziario.

E’ quanto hanno sancito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 23 maggio 2017 n. 14550), con riferimento alla vicenda di un magistrato, sottoposto a procedimento disciplinare a causa della sua “negligenza inescusabile”, in relazione a procedimenti assegnati alla propria sezione e, in particolare, riguardanti la liquidazione di onorari e compensi per consulenti tecnici.

 

Uno spettacolo blasfemo non dà diritto a risarcimenti danni in favore degli spettatori con una spiccata sensibilità religiosa

Di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito ad una controversia tra una fondazione ed un cittadino che si era sentito offeso da uno spettacolo consistente in un balletto da egli ritenuto blasfemo, gravemente offensivo del comune sentimento religioso cattolico e quindi lesivo del proprio diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 19 Cost..

La Suprema Corte (sentenza n. 7468 del 23 marzo 2017), ha chiarito che l’organizzazione di uno spettacolo artistico non può, di per sé sola, costituire violazione del personale sentimento religioso di un singolo cittadino ed esser sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un credito risarcitorio.

È legittimo il licenziamento dell’ausiliario alla viabilità autostradale che si sia addormentato durante il turno di servizio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14192 del 1 marzo 2017, ha sancito la legittimità del licenziamento dell’ausiliario della viabilità autostradale che si addormenta durante il turno di servizio, così riformando la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto illegittimo detto licenziamento del dipendente, ordinandone la reintegrazione alla società datrice.

Il lavoratore è stato trovato a dormire in auto (per circa due ore) invece di dedicarsi al pattugliamento notturno dell’autostrada, che al tempo era svolto assieme a un collega; tuttavia, i due non avevano informato la centrale operativa di aver svolto il pattugliamento divisi, con due veicoli diversi.

Tale condotta per la Cassazione è contraria ai doveri contrattualmente posti a carico dei dipendenti e, in particolare, ai doveri incombenti sugli ausiliari della viabilità autostradale.

Lascia un commento