News Sentenze Cassazione Giugno 2020

Indennizzo ed espropriazione per pubblica utilità

La Cassazione con la Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 ha precisato che in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattia professionale

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattia professionale, con la Sentenza n. 12041 del 19/06/2020, la Cassazione ha precisato che l’accertamento in sede civile del fatto costituente reato di cui agli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1 1965, sia in caso di azione del lavoratore per il cd. danno differenziale che di azione di regresso dell’INAIL, deve essere effettuato sulla base delle regole comuni della responsabilità contrattuale, anche con riguardo all’elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Appropriazione indebita e sottrazione di file o dati informatici

Secondo la Sentenza n. 11959 del 10/04/2020 della Cassazione integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in quanto tali “dati informatici” – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.

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