News Sentenze Cassazione Luglio 2021

Caparra confirmatoria: la restituzione non estingue il diritto al doppio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19801/2021, ha affermato che la restituzione, operata dalla parte inadempiente, dell’assegno versato a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 c.c., non estingue il rapporto di caparra né il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della stessa, il quale viene meno soltanto ove emerga una «univoca volontà abdicativa» di quest’ultimo, la quale non è in alcun modo desumibile dalla mera accettazione dell’assegno restituito.

Nel caso di specie, infatti, la restituzione di quanto versato a titolo di acconto e caparra confirmatoria era seguita all’esplicita dichiarazione, da parte del promittente venditore, di non voler più perfezionare la vendita pattuita nel preliminare, comportamento che, secondo i giudici, configura un inadempimento e, pertanto, legittima l’esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente ai sensi del secondo comma dell’articolo 1385 c.c. con diritto a pretendere il doppio della caparra.

 

Decadenza dalle agevolazioni prima casa se l’acquirente non vi fissa la residenza

La V Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. n. 18939/2021, ha stabilito che, in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della ‘prima casa’, per mantenere il beneficio è necessario che colui che ha acquistato l’immobile vi fissi la propria residenza, entro il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile precedente.

I Giudici hanno, inoltre, precisato che la circostanza che il nuovo immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente presta attività lavorativa non rileva ai fini del mantenimento del beneficio, in quanto «tale evenienza è considerata dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza».

 

L’assicurazione RCA opera anche su aree private

Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021, hanno sancito l’operatività della copertura RCA anche nel caso in cui il danno sia avvenuto in luoghi privati.

Gli Ermellini, hanno, infatti, precisato che, ai sensi dell’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, il concetto di “circolazione stradale” deve essere inteso estensivamente, per tale intendendosi «quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».

La Suprema Corte, ha operato un’interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno alla posizione da tempo espressa dalla Corte di Giustizia europea, che aveva già individuato come criterio  decisivo ai fini della determinazione dell’ambito della copertura assicurativa la sola “utilizzazione conforme del veicolo alla funzione abituale dello stesso” e non attribuendo, invece, alcuna rilevanza alla natura pubblica o privata della strada o al numero di persone abilitate a frequentare tali aree.

 

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