News sentenze Cassazione maggio 2015

Passo “falso” a bordo piscina? Nessun risarcimento per la vittima
La terza sezione civile della Suprema Corte, ha stabilito, con sentenza n. 9009/2015, che non c’è risarcimento per il capitombolo a bordo piscina anche in presenza di un liquido scivoloso, a meno che non si provi specificamente la “natura” del liquido stesso.

Così si sono espressi i Giudici rigettando le doglianze di un uomo rimasto vittima di una disavventura in un centro sportivo. La Corte infatti ha ricordato che il bordo della piscina è per sua natura “bagnato” proprio a ragione dell’attività che vi si svolge, e dunque il rischio “va doverosamente calcolato ed evitato”, magari indossando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza, non potendosi invocare, come fonte di responsabilità, l’esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente. Ed ancora, prosegue la Corte, la mancanza di qualsiasi ulteriore precisazione sul liquido che avrebbe provocato la caduta rende insufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

Cassazione: non è nulla la sentenza scritta a mano dal giudice se non risulta totalmente incomprensibile
Con sentenza n. 8481 del 27 Aprile 2015 i Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che per essere nulla, la sentenza scritta di pugno dallo stesso giudice deve essere assolutamente illeggibile. Gli Ermellini, nella suddetta sentenza, hanno rigettato il ricorso proposto dagli interessati, i quali hanno lamentato lesione del diritto di difesa per non aver potuto leggere con efficacia le motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata. I giudici, infatti, hanno specificato che il contenuto della decisione che risulti traducibile con un esame attento da’ luogo ad una semplice irregolarità.

La Corte ha evidenziato come, a fronte di un primo impatto di “difficile lettura”, un’attenta rilettura permetta la comprensione integrale del testo.

Cassazione: L’assicurazione deve risarcire anche i danni prodotti dai veicoli in sosta
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.8620/2015), chiarendo che nel concetto di circolazione stradale ben può rientrare anche la “posizione di arresto”, hanno condannato una compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni prodotti da un mezzo in sosta.

La suddetta compagnia aveva sostenuto, nelle proprie difese, l’inoperatività della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione stradale. La Cassazione ha precisato che nel concetto di “circolazione stradale” di cui all’articolo 2054 del codice civile devono essere ricomprese oltre che le manovre di carico e scarico e l’apertura di uno sportello in quanto collegate all’avvio del mezzo nel flusso della circolazione anche la “posizione di arresto”.
Il predetto principio è conforme anche ad una precedente pronuncia della Cassazione (Sentenza n.2092/2012) che aveva enunciato il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore in un’area pubblica integra una fattispecie di “circolazione del veicolo” con la conseguenza che l’assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal veicolo.

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