News Sentenze Cassazione Marzo 2018

Nessun mantenimento all’ex coniuge che rifiuta senza motivo offerte di lavoro

Perde l’assegno di mantenimento la ex moglie che rifiuta immotivatamente offerte di lavoro: l’attitudine al lavoro da parte del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, rappresenta un elemento valutabile per le questioni afferenti l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha precisato che l’attitudine al lavoro da parte del coniuge si configura ove venga riscontrata un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita.

Lecito il tradimento per ripicca: l’addebito della separazione va al primo traditore

La separazione va comunque addebitata al marito infedele che abbia originariamente tradito la moglie, sebbene quest’ultima, dopo averlo scoperto, abbia intrattenuto per ripicca una relazione con un altro uomo: è stata l’originaria infedeltà del partner a determinare la “rottura” del rapporto coniugale.

La Cassazione, con sentenza n. 3318/2017, ha così disciplinato il caso in questione, stabilendo che gli incontri della donna con un altro uomo erano stati successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui e al deposito del ricorso per separazione.

Tenere animali in catene è reato

Secondo la Cassazione tenere animali in catene è reato, poiché si tratta di una situazione da un lato incompatibile con la loro natura, e dall’altro produttiva di gravi sofferenze nei confronti degli stessi.

Con la pronuncia n. 10164/2018, la Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti del gestore di un circo, responsabile di aver detenuto cinque elefanti con catene che ne limitavano anche i più elementari movimenti.

I giudici hanno poi osservato che l’uso delle catene è consentito soltanto in via eccezionale, nei soli casi in cui occorra provvedere ad esigenze di cura sanitaria e di benessere dell’animale, oltre che di sicurezza degli operatori e, comunque, per il solo periodo nel quale a tali incombenze si debba procedere.

 

Leave a comment