News Sentenze Cassazione Marzo 2020

Cessazione degli effetti della separazione

In caso di separazione personale tra coniugi, a specificazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 157 c.c., gli effetti della medesima cessano solo con una formale dichiarazione ovvero, in difetto, con il fatto della coabitazione.

Il vincolo matrimoniale, infatti, non può ritenersi ripristinato per il solo ripetuto susseguirsi di incontri e frequentazioni tra i coniugi, quando gli stessi non siano volti ad una effettiva, concreta e reale ripresa della relazione per il rinnovo della società coniugale che avviene per mezzo della ripresa delle relazioni matrimoniali sia materiali che spirituali.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza del 26 luglio 2019, n. 20323.

Spese condominiali, responsabilità solidale del nuovo acquirente

In caso di acquisto di un immobile, facente parte di un condominio, sussiste responsabilità solidale tra venditore e acquirente per le spese condominiali.

Tuttavia è bene precisare che il pagamento delle spese condominiali dovute dal venditore è limitato al solo biennio precedente all’acquisto.

Tale precisazione deriva dall’applicazione dell’art. 63, comma secondo, delle disposizioni attuative del codice civile e non anche dell’art. 1104 c.c. poiché, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono anche al condominio, ma solo in assenza di specifica normativa.

Così la corte di Cassazione, con sentenza n. 10346/2019 dirime e chiarisce la questione relativa alla prevalenza tra le citate norme.

Legittimità del canone a scaletta per le locazioni

Con sentenza del 26 settembre 2019, la Corte di cassazione ribadisce la possibilità per le parti di determinare nel testo contrattuale un canone con importo crescente per gli immobili destinati ad uso abitativo e non.

Requisito di validità della clausola pattizia sopra descritta è la sua predeterminazione nel testo contrattuale.

Novità della pronuncia qui riportata è, tuttavia, l’esclusione della necessità di dimostrare il collegamento del preventivo aumento del canone ad elementi oggettivi predeterminati, diversi dalla svalutazione monetaria, idonei a incidere sul sinallagma contrattuale.

In conclusione, la legittimità di tale clausola è esclusa solo nel caso in cui risulti (dal contratto o da elementi extracontrattuali) che con il predetto aumento, le parti abbiano in realtà perseguito lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti normativi e imposti di cui all’art. 32 della Legge n. 392/1978, incorrendo così nella sanzione di cui all’art. 79 della medesima legge.

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