News Sentenze Cassazione Ottobre 2018

Mantenimento del figlio, rapporto tra reddito del padre e aumento dell’assegno

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25134 del 10 ottobre 2018 accoglie il ricorso di un genitore, avverso la decisione del giudice di secondo grado, con la quale il medesimo aveva rideterminato l’importo dell’assegno di mantenimento versato dal padre nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, raddoppiandolo.

Il giudice di merito, con tale pronuncia, ha ribadito i requisiti da tenere in considerazione al fine di quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento che il coniuge deve versare per il figlio.

In particolare ciascun genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio in misura proporzionale al proprio reddito, valutando le esigenze del figlio, la permanenza del medesimo presso ciascun genitore, il tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione, nonché il reddito di ciascuno.

A tal proposito, la Corte di legittimità, ha escluso che l’alto reddito del padre sia, da solo, un criterio idoneo a far aumentare l’assegno di mantenimento.

Ristrutturazione della casa e separazione dei coniugi: diritti dell’ex che ha pagato i lavori

La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ha esaminato la questione relativa all’ipotesi in cui, uno dei coniugi ristrutturi a proprie spese la casa coniugale cointestata, acquistata con denaro proprio in costanza di matrimonio e in regime di separazione dei beni.

Con ordinanza del 4 ottobre 2018, n. 24160 ha stabilito che, il coniuge che ha anticipato i soldi per far fronte alle spese di ristrutturazione, ha diritto al rimborso delle stesse ma solo per i versamenti successivi alla separazione.

Condizione necessaria per ottenere tale rimborso è un preliminare avviso, indirizzato all’altro comproprietario dell’immobile.

Acquisto del cane da compagnia malato, si applica il Codice del Consumo

Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con Sentenza del 25 settembre 2018 n. 22728, qualora un soggetto acquisti un cane malato – nel caso in oggetto il cane era un Pinscher affetto da una patologia congenita, scoperta solo dopo l’acquisto, attraverso un esame specifico- l’acquirente ha diritto al risarcimento seguendo le regole previste dal Codice del Consumo.

Tuttavia, la Corte precisa nella medesima pronuncia, che le regole previste per i consumatori dal Codice del Consumo si applicano solo nel caso in cui l’animale sia stato comprato per scopi estranei all’attività imprenditoriale e/o professionale.

I termini di decadenza previsti dal Codice del Consumo per segnalare il difetto si allungano a due mesi dalla data di scoperta del difetto, rispetto al più breve termine di otto giorni previsti dal Codice Civile.

 

 

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