News sentenze Cassazione settembre 2015

Lenzuolo di protesta sul balcone di casa? Può integrare diffamazione
Secondo i Giudici di legittimità (sentenza n. 33274/2015) il lenzuolo esposto da un uomo in bella vista sul balcone di casa con la scritta “Questa donna è stata truffata”, l’immagine della predetta donna e l’indicazione del nome e del cognome del truffatore integra i presupposti per una condanna per diffamazione.
La Corte, pur considerando passibile di sanzione il comportamento dell’imputato, ha rilevato che, nel caso concreto, il gesto dell’uomo non potesse catalogarsi, come sostenuto dallo stesso, quale “reazione” o quale giustificazione che renda il fatto non punibile.

Campanacci e belati vi disturbano? Il danno esistenziale va provato
Da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17013/2015) si evince che per ottenere il risarcimento del danno esistenziale per il disturbo e il mancato riposo cagionati dai belati e dai campanacci di un gregge di pecore è fondamentale fornire un’adeguata prova del danno subito.
Gli Ermellini hanno dunque respinto, poiché ritenute carenti sotto il profilo probatorio, le richieste di risarcimento avanzate dai presunti danneggiati, i quali sostenevano di aver subito una lesione del loro diritto alla libertà di spostamento, al tranquillo godimento della proprietà nonchè alla serena fruizione del tempo libero.

Figlia studentessa fuori sede? Niente soldi per l’affitto se può stare a casa del nonno
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16903/2015, ha negato l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico del padre se la figlia, universitaria fuori sede, rifiuta arbitrariamente, per capriccio e senza un valido motivo l’offerta di ospitalità avanzata dal nonno paterno.
I Giudici di legittimità hanno infatti avallato la decisione del giudice di merito, secondo il quale la spesa per il canone di locazione di un alloggio non poteva annoverarsi né tra le spese straordinarie, in quanto voce rientrante nel costo della vita quotidiana della giovane, né tra quelle ordinarie a carico dei genitori. Infatti, i genitori non sarebbero legittimati a richiedere alcun contributo per quanto corrisposto al fine di far fronte alle spese sostenute dalla figlia, e ciò in quanto vi era per lei la possibilità di abitare/dimorare presso l’alloggio di proprietà del nonno paterno.

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