News Sentenze Cassazione Novembre 2020

  1. Vittime di violenza sessuale e risarcimento danni da parte dello Stato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26757 del 24 novembre 2020 ha stabilito che lo Stato italiano dovrà indennizzare le vittime di reati violenti intenzionali (fra cui la violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.), qualora la vittima non riesca ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile del delitto.

Tale indennizzo non dovrà essere puramente simbolico ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità.

Alla vittima andrà riconosciuto il risarcimento del danno per la tardiva trasposizione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, la quale imponeva agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzi a favore delle vittime di reati violenti e a cui il nostro Paese ha dato attuazione solo nel 2017.

 

  1. Reati edilizi e manutenzione di immobili abusivi

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 27993/2020 ha dichiarato che tutti gli interventi effettuati su una costruzione realizzata abusivamente integrano un nuovo reato in quanto determinano una ripresa dell’attività criminosa originaria. Questo avviene anche in caso di interventi di ordinaria manutenzione.

Sul punto viene richiamato un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 48026/2019, Cass. n. 38495/2016), secondo cui, “in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente“.

 

  1. Punibile il compratore consapevole di merce contraffatta

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 31836/2020, ha dichiarato che integra il reato di commercio di prodotti con marchio contraffatto la presenza della conoscenza in capo al compratore della non autenticità del marchio.

In base all’orientamento di legittimità prevalente, il delitto di commercio di prodotti contraffatti è integrato da chi pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali venga riprodotto il marchio dell’impresa che produce gli originali.

Già in precedenza la Corte aveva stabilito che non si può vietare la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può inibirsi la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali. Al fine dell’integrazione del reato, quindi, non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre in errore il cliente sulla genuinità del prodotto, ma, in presenza di contraffazione, il reato è configurabile anche se l’acquirente sia stato reso edotto dal venditore della non autenticità del marchio.

 

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