News Sentenze Cassazione Settembre 2020

  1. No alla revoca dell’assegno divorzile se l’ex coniuge non trova un lavoro stabile

Con l’ordinanza n. 18522/2020, la Cassazione ha respinto la richiesta di revoca di un assegno divorzile di mantenimento, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da un ex marito che sosteneva che l’ex moglie non si fosse adoperata a sufficienza nella ricerca di un’occupazione che le consentisse di mantenersi da sola.

La Corte ha stabilito che, provata l’impossibilità di trovare un impiego stabile, non è possibile procedere alla revoca dell’assegno di divorzio, cui l’ex coniuge resta obbligato fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ex partner, a condizione che sia dimostrato che, nonostante l’impegno e l’attiva ricerca di un lavoro da parte di quest’ultimo (nel caso di specie, attraverso l’accettazione di contratti a termine e la partecipazione a concorsi), vi siano state ragioni oggettive che abbiano impedito allo stesso di conseguire un impiego stabile tale da potersi procurare autonomamente quanto necessario per sostentarsi.

 

  1. Minacciare i familiari del debitore è estorsione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24617/2020 ha precisato che la condotta di chi usa violenza o minaccia i parenti del debitore, estranei al rapporto, integra il reato di estorsione ex art. 649 c.p. e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’art. 393 c.p.

La Corte ha chiarito che al fine di integrare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che, pur potendo ricorrere al giudice, il soggetto si faccia arbitrariamente ragione da sé medesimo violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o violenza minaccia nei confronti delle persone (art. 393 c.p.).

La Corte ha stabilito che: “integra sempre gli estremi dell’estorsione, la condotta consistente in minacce o violenza all’indirizzo di prossimi congiunti del debitore, senz’altro estranei al rapporto obbligatorio inter partes asseritamente azionato dall’agente, la cui pretesa di rivalersi in danno di terzi non sarebbe giudizialmente coltivabile.”

 

  1. Obbligo di risarcimento da parte della banca nei confronti del cliente esperto se non adeguatamente informato

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18153/2020 ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato dall’assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 21 d.lgs. n 58 del 1998 neppure in presenza di un investitore cd. “esperto”, aduso ad operazioni finanziarie anche ad elevato rischio risultanti dalla sua condotta pregressa.

Permane quindi in capo all’intermediario l’obbligo di offrire informazioni complete circa la natura, il rischio, il rendimento e ogni altra caratteristica del titolo cui è interessato l’investitore.

La Corte ha inoltre precisato che, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo informativo, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità rispetto al danno derivante all’investitore quanto all’avvenuta scelta non consapevole, senza che la pregressa o contestuale condotta di quest’ultimo integri la prova contraria su di lui gravante.

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